Nei casi in cui non trova attuazione il principio dell’automaticità delle prestazioni si deve ritenere che sussiste ancora obbligo dell’ente previdenziale di cooperare al loro adempimento. A tal fine è stato istituito presso l’INPS, il “casellario centrale delle posizioni previdenziali attive” per la raccolta, la conservazione e la gestione dei dati relativi ai lavoratori iscritti ad ogni regime previdenziale obbligatorio, generale e speciale. Compito del Casellario centrale è quello di emettere l’estratto conto contributivo annuale e di calcolare, su richiesta del soggetto protetto, l’ammontare della pensione ai fini della presentazione della relativa domanda.

Tali obblighi esistono nei confronti dello Stato e anche nei confronti dei soggetti protetti, i quali in tal modo sono titolari di un diritto ad una prestazione, consistente nella emanazione di un atto amministrativo, dovuta da un ente pubblico in attuazione di un pubblico servizio.

La Corte Costituzionale ha ritenuto che in presenza di un’esigenza determinata dalla limitatezza delle disponibilità finanziarie, è consentita una modificazione legislativa che possa determinare un irrimediabile vanificazione delle aspettative legittimamente nutrite dal lavoratore per il tempo successivo alla cessazione della propria attività.

Nonostante ciò l’aspettativa del lavoratore al conseguimento del diritto alla pensione ha una tutela oggettiva realizzata sia attraverso i limiti posti alla discrezionalità legislativa che ad opera dello stato.

Lo stato provvede direttamente alla realizzazione di quella tutela sia con il controllo che esercita sugli enti previdenziali sia perché garantisce la pienezza del diritto alle prestazioni. Ciò avviene sia con l’accreditamento dei contributi figurativi, sia con l’accreditamento dei contributi omessi. Conseguenza dell’adempimento di quegli obblighi è soltanto la realizzazione di uno dei presupposti di quello che sarà l’atto di ammissione al godimento delle prestazioni previdenziali. Non si tratta quindi del rapporto giuridico previdenziale ma soltanto di un rapporto ad esso preliminare e strumentale.

L’attività svolta dagli enti previdenziali inadempimento degli obblighi suddetti a una pluralità di effetti: ad costituisce l’adempimento dell’obbligazione esistente anche nei confronti dei soggetti protetti (effetto immediato); dall’altro viene in rilevanza come un mero fatto il sorgere del diritto alle prestazioni previdenziali (effetto mediato).

 

Lascia un commento