La previsione dei rapporti speciali di lavoro trae la sua giustificazione dall’esigenza di differenziare la disciplina del rapporto in relazione alle caratteristiche specifiche dell’attività lavorativa e alle concrete articolazioni della situazione di sottoprotezione sociale tipica del lavoratore subordinato.

L’obiettivo della tutela della posizione del prestatore di lavoro richiede un adattamento del modello di tutela: la realtà del lavoro subordinato si presenta come un universo differenziato per gruppi professionali e aggregati sociali.

In linea generale questa esigenza viene avvertita e soddisfatta dalla contrattazione collettiva: al contratto collettivo compete la funzione di fissare il regolamento normativo – tipo del rapporto. Nei rapporti speciali di lavoro l’intervento legislatore è da ricollegare ad una valutazione di insufficienza o inadeguatezza della contrattazione collettiva o all’obiettivo di favorire la formazione professionale e l’occupazione.

In conclusione, la specialità si atteggia come uno strumento di tecnica legislativa funzionale ad una articolazione della tutela del lavoratore. A fianco di questa ratio vi è la necessità di contemperare l’esigenza di tutela del lavoratore subordinato con altri interessi pubblici o collettivi ritenuti dal legislatore particolarmente rilevanti.

 

Trova la sua disciplina nel Codice della navigazione. Queste imprese sono sottoposte ad una speciale disciplina anche per il rapporto di lavoro, per ragioni di interesse pubblico connesse alle esigenze superiori della sicurezza e della regolarità della navigazione nonché della conservazione del patrimonio navigante.

L’assunzione deve avvenire mediante stipulazione formale ed è subordinata all’iscrizione in appositi albi o registri. L’inserzione del lavoratore nautico nella speciale organizzazione formata dall’equipaggio, giustifica la sua sottoposizione al potere gerarchico del comandante e, prima ancora, dell’autorità pubblica.

A questo affievolimento della tutela del lavoratore nautico fa riscontro la previsione di garanzie rafforzatrici della tutela dei diritti patrimoniali.

La specialità del rapporto di lavoro nautico trae il suo fondamento nel Codice della navigazione, riconosciuto quale fonte esclusiva dell’intera materia nautica.

Ciò ha indotto anche il legislatore dello Statuto dei lavoratori ad introdurre una deroga

all’applicabilità della L. 20 maggio 1970, n. 300. Recita il terzo comma dell’art. 35: “Ferme

restando le norme di cui agli artt. 1, 8, 9, 14, 15, 16 e 17, i contratti collettivi di lavoro provvedono ad applicare i principi di cui alla presente legge alle imprese di navigazione per il personale navigante”.

L’enunciato afferma il diritto del lavoratore nautico alla tutela della sua posizione nell’impresa lascia scoperta la concreta attuazione di front a tutta una serie di ipotesi. Al riguardo la Corte Costituzionale ha ridotto il rilievo del predetto rinvio alla contrattazione collettiva, escludendone l’operatività in materia di licenziamento e di sanzioni disciplinari.

Per le controversie di lavoro della gente di mare, queste sono devolute alla competenza esclusiva del giudice del lavoro.

 

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