L’art.28 Stdl vieta,con rilevanza penale,la condotta antisindacale,la quale può definirsi come ogni comportamento del datore (pubblico o privato che sia)diretto ad ostacolare i diritti costituzionali dei lavoratori di cui agli art.39 e 40.

Tale condotta configura un illecito che rileva oggettivamente,cioè a prescindere da un accertamento sulle intenzioni del datore (come ritiene la giurisprudenza dominante).

Gli interessi che possono essere oggetto della violazione sono sia quelli collettivi che quelli individuali ad esercizio collettivo;non solo quindi,quelli appartenenti al sindacato in quanto tale,come si era ritenuto in passato,ma anche quelli dei singoli lavoratori collegati a quelli collettivi (un es. è proprio il diritto di sciopero,di titolarità individuale,ma ad esercizio collettivo).

La lesione deve poi riguardare un interesse effettivamente rilevante;in questo senso non costituisce condotta antisindacale l’occasionale violazione della parte normativa di un CCNL ,tranne che al contrario abbia i caratteri della sistematicità e sia conseguentemente volta all’elusione del rispetto dei diritti sindacali dei lavoratori.

Viceversa costituisce sicuramente condotta antisindacale la violazione della parte obbligatoria del CCNL,proprio perché questa,regolando i rapporti tra gli agenti contrattuali,realizza l’esercizio dell’attività contrattuale del sindacato.

Non è condotta antisindacale il rifiuto a contrarre del datore o la sua volontà di contrarre solo con i sindacati maggiormente rappresentativi,dato che la contrattazione collettiva è libera[1];viceversa è vietata la contrattazione con sindacati di comodo,dato che ciò di fatto finisce per annullare l’esercizio della libertà sindacale.

Sono antisindacali invece talune condotte dirette ad impedire l’esercizio dello sciopero:

  • Serrata di ritorsione
  • Premio antisciopero
  • Comunicazione preventiva di conseguenze negative sulla retribuzione a causa dello sciopero
  • Crumiraggio esterno (ipotesi controversa)
  • Infondato o palesemente pretestuoso ricorso del datore in via giudiziaria con procedimento d’urgenza ex art.700 c.p.c. (secondo una giurisprudenza criticata in dottrina).

 

Il soggetto legittimato attivo,che promuove il procedimento è il sindacato dei lavoratori,mentre quello passivo è il datore.

Controverso è se si possa ricorrere anche contro l’associazione sindacale del datore;l’interpretazione letterale della norma lascia però intendere il contrario,e quindi solo il datore può essere autore di una condotta antisindacale.

Il legittimato attivo è ,abbiamo detto,il sindacato dei lavoratori,che,seppure non è espressamente previsto che debba essere maggiormente rappresentativo o intercategoriale,deve avere almeno rilevanza nazionale,questo perché esso possa effettivamente esercitare una pressione.

In più esso deve avere un interesse effettivo al ricorso,e quindi deve essere presente nell’azienda in cui si è verificata la condotta stessa.

L’esclusione della legittimazione al procedimento di cui all’art.28 Stdl per i singoli lavoratori aveva fatto sollevare un quesito di costituzionalità rispetto all’art.24 Cost.,che attribuisce a tutti il diritto di azione giudiziaria.

Il dubbio è stato risolto dalla Corte,nel senso che ai singoli non è preclusa ogni azione,ma essi,se colpiti da un fatto derivante da condotta antisindacale,potranno agire in giudizio nelle forme ordinarie,impugnando l’atto lesivo.

Sussistono pertanto due procedimenti,uno ,ordinario relativo al singolo lavoratore leso,l’altro speciale ex art.28 Stdl spettante al sindacato;questi possono essere posti contemporaneamente e il giudice potrà riunire i giudizi (ex art.274 c.p.c.)assorbendo il ricorso del singolo i quello ex art.28 Stdl per la sua rilevanza collettiva.

A dubbi interpretativi maggiori si presta invece l’esclusione dalla legittimazione delle RSA,dato che queste ,nei termini dell’art.19 Stdl,non solo si costituiscono nell’ambito dei sindacati maggiormente rappresentativi,ma godono della legittimazione processuale per far valere i diritti Statutari quali,tra l’altro,convocazione di assemblee e promozione di referendum.

Il procedimento in oggetto ha i caratteri dell’urgenza ed è a cognizione sommaria;se il giudice rileva gli estremi dell’antisindacalità può accogliere la domanda ed emanare un decreto immediatamente esecutivo teso a determinare la cessazione o la rimozione dei comportamenti illeciti (quest’ultima,ai fini del reintegro dei diritti dei lavoratori può anche concretizzarsi in un risarcimento).

La mancata osservanza del decreto del giudice del lavoro configura gli estremi di un reato penale,di tipo contravvenzionale (arresto fino a tre mesi e ammenda ex art.650 c.p.);segno questo che ad avere rilevanza penale non è la condotta sindacale in sé,ma la sua reiterazione in barba all’ordine del giudice;infine ricordiamo che nel processo penale il sindacato dei lavoratori può costituirsi parte civile,mentre il danno risarcibile è anche quello non patrimoniale.



[1] Tranne che essa non sia obbligatoriamente prevista per legge:art.2 comma 2° l.146/90.

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