L’efficacia interprivata. La libertà sindacale si profila rilevante non soltanto nei confronti dello Stato, ma anche degli imprenditori dai quali i lavoratori dipendono, con i quali viene a crearsi un rapporto di suprema­zia speciale. Si è già visto che il fondamento costituzionale di questa effi­cacia interprivata è l’art. 2 cost..

Il divieto di discriminazioni anche economiche. Lo statuto dei lavoratori pone il divieto al datore di atti discrimina­tori per ragioni sindacali, non solo quelli relativi all’ assunzione, sanzionati penalmente, ma anche gli altri, come i trasferimenti, le promozioni, fino ai licenziamenti.

L’art.16 pone il divieto, inoltre, di trattamenti e­conomici di maggior favore aventi carattere discriminatorio anche per ra­gioni sindacali. Il trattamento può riguardare un solo o più lavoratori, ad esempio che si siano astenuti dallo sciopero, con conseguente discrimina­zione nei confronti degli altri che abbiano partecipato allo sciopero; i qua­li possono chiedere al giudice del lavoro, anche tramite l’associazione sin­dacale, la condanna del datore al pagamento al fondo adeguamento pen­sione di una somma pari all’importo dei trattamenti di maggior favore corrisposti nell’ anno.

Il divieto dei sindacati di comodo. L’art. 17 sancisce il divieto per i da­tori di costituire associazioni sindacali dei lavoratori, i c.d. sindacati di comodo, che servirebbero, ad esempio, per la stipulazione di contratti collettivi-pirata, i contratti collettivi a danno degli stessi lavora­tori.

La condotta antisindacale. Ed infine, l’art. 28 pone i rimedi a favore dei sindacati contro la condotta antisindacale del datore, che può incorrere in responsabilità pe­nale nel caso dell’inottemperanza all’ordine del giudice di dismissione del­la condotta antisindacale.

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