La generale funzione di tutela degli interessi dei lavoratori rappresentati, propria del contratto collettivo, si articola in due funzioni specifiche:

  • la funzione normativa, con la quale si fa riferimento al fatto che il contratto collettivo ha l’obiettivo di dettare le <<norme>> che dovranno valere per una serie indeterminata di contratti individuali di lavoro subordinato.

Allorché espleta tale funzione, il contratto collettivo si inserisce dall’esterno, come fonte eteronoma, nel contenuto dei singoli contratti di lavoro rientranti nell’ambito di efficacia del contratto collettivo. Tramite tale funzione, quindi, esso uniforma le condizioni di lavoro relative ad un certo settore produttivo, limitando la concorrenza tra i lavoratori e creando una sorta di <<cartello>>, incarnato sui sindacati, onde mantenere i trattamenti di lavoro al di sopra di un certo livello. Anche gli imprenditori, sul fronte opposto, si organizzano in un cartello di risposta, onde fronteggiare la rappresentanza collettiva dei lavoratori e limitare, a loro volta, la concorrenza fra gli imprenditori.

All’originario carattere monopolistico del lavoro, viene così a sostituirsi una sorta di monopolio bilaterale, cosa che ha portato il contratto collettivo ad essere accusato di porsi in contrasto con i principi del diritto comunitario a tutela della libertà di concorrenza. La Corte di Giustizia della Comunità, tuttavia, ha affermato che la concorrenza non è l’unico valore protetto dal diritto comunitario, il quale, al contrario, riconosce anche l’interesse dei lavoratori ad organizzarsi collettivamente.

  • la funzione obbligatoria, alla quale assolvono quelle previsioni del contratto collettivo che, istituendo diritti e obblighi valevoli soltanto per i soggetti collettivi, non concernono direttamente i singoli lavoratori e datori di lavoro. Come esempi possono essere citati:
    • gli obblighi (imprenditoriali) di informazione, in virtù dei quali i sindacati degli imprenditori si impegnano ad informare i sindacati dei lavoratori circa una serie di questioni concernenti, ad esempio, le condizioni del mercato e le strategie d’impresa.
    • le clausole di <<pace sindacale>>, che impegnano i sindacati dei lavoratori a non proclamare scioperi in un determinato periodo.

Il problema di queste clausole obbligatorie è di come assicurarne l’effettiva osservanza:

  • la parte lesa può intentare un’azione di responsabilità contrattuale, onde richiedere al giudice ordinario il risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento contrattuale posto in essere dalla parte imprenditoriale (rimedio poco utilizzato).
  • la parte lesa può utilizzare lo speciale procedimento giudiziario di repressione della condotta antisindacale previsto dall’art. 28 dello Statuto dei lavoratori.
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