Il potere di controllo deriva anche esso dal contratto di lavoro subordinato. L’ordinamento, infatti, riconosce al datore di lavoro il potere di verificare l’esatto adempimento degli obblighi del lavoratore, non solo ai fini dell’eventuale esercizio del potere disciplinare, ma anche quale strumento necessario per esercitare lo stesso potere direttivo in modo tempestivo e proficuo. I controlli, peraltro, possono avere ad oggetto l’esecuzione della prestazione lavorativa, ma anche l’osservanza dell’obbligo di fedeltà e la tutela del patrimonio aziendale, ivi compresa l’immagine dell’impresa. A seconda delle finalità e della forma del controllo, però, sono previsti limiti diversi dalla legge, a tutela della libertà e della dignità del lavoratore. La violazione di alcuni di quei limiti è punita con sanzioni penali.

Sono posti limiti per ciò che riguarda il personale che può essere utilizzato dal datore di lavoro ai fini dell’effettuazione dei controlli. In particolare, con riferimento alle guardie giurate, esse possono essere impiegate esclusivamente per scopi di “tutela del patrimonio aziendale”. È, quindi, vietato loro sia di esercitare “vigilanza sull’attività lavorativa”, sia di accedere nei locali di lavoro durante lo svolgimento dell’attività stessa. Tale accesso è consentito in via “eccezionale”, soltanto ove sussista una specifica e motivata esigenza attinente ai predetti scopi di tutela del patrimonio aziendale.

Pertanto, le guardie giurate non possono muovere contestazioni di alcun genere nei confronti del lavoratore. Secondo la giurisprudenza, inoltre, il controllo su eventuali comportamenti illeciti posti in essere dal lavoratore in danno del patrimonio o dell’immagine aziendale può essere svolto anche mediante investigatori privati. Per quanto riguarda il controllo sull’attività lavorativa, ove il datore di lavoro utilizzi propri dipendenti specificamente addetti alla vigilanza, egli è tenuto a comunicare “i nominativi e le mansioni specifiche”, onde consentire ai lavoratori di identificare i soggetti a ciò deputati. Resta fermo il potere del datore di lavoro di esercitare il controllo personalmente, o tramite i superiori gerarchici del lavoratore. In tal caso, non è necessaria alcuna specifica comunicazione ai lavoratori, in quanto il potere di controllo deriva direttamente dal potere direttivo di cui è titolare l’imprenditore.

 

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