Il finanziamento mediante contribuzione. Il rapporto contributivo presenta fondamentale importanza per il fatto che il finanziamento della previdenza sociale dovrebbe essere basato, in considerazione della solida­rietà corporativa, sulla contribuzione.

Il finanziamento statale dei compiti assistenziali. Non manca, tuttavia, l’intervento da parte dello Stato per quanto riguarda la copertura della spesa per i compiti assistenziali degli enti previdenziali, come quelli re­lativi all’assegno sociale a favore degli ultrasessantacinquenni, all’integra­zione al minimo della pensione, agli assegni familiari e ad ogni altra pre­stazione che presupponga, a volte con la richiesta di un minimo di contri­buzione, un reddito inferiore alla soglia minima stabilita. L’intervento dello Stato si palesa, tuttavia, necessario anche per fronteggiare il deficit degli enti previdenziali, in particolare dell’Inps, che deriva dalla spesa in­gente oltre che per la cigs che ha rappresen­tato un ammortizzatore sociale contro la disoccupazione, anche per le pensioni; spesa che soltanto in minima parte viene coperta dal gettito con­tributivo.

Sistema misto: critica. Il sistema misto che si è venuto a creare è in contrasto con i principi della solidarietà corporativa, in quanto ricade sul­la collettività, almeno in parte, il costo di prestazioni che sono comunque differenziate sia se rapportate, come le pensioni, all’ultimo reddito di la­voro, secondo il sistema retributivo, sia se rapportate, sempre in materia pensionistica, al reddito dell’intera vita lavorativa, secondo il sistema con­tributivo.

Inoltre, ricade sullo stato il costo degli sgravi con­tributivi, condizionati al pagamento effettivo dei minimi retributivi previ­sti dai contratti collettivi nazionali. Gli sgravi mirano ad incentivare l’occupazione dei giovani, nei contratti di formazione, oppure da parte delle imprese industriali che operano in aree depresse.

Imprese industriali ai fini degli sgravi. Per imprese industriali ai fini della fiscalizzazione devono intendersi anche quelle di servizi che non si limitano ad un’attività di mediazione ma danno luogo alla creazione del servizio come nel caso di un albergo, di una clinica, d’imprese scolastiche. Presupposto degli sgravi è l’aumento effettivo dell’occupazione con nuove assunzioni, che proven­gano da un’impresa diversa da quella che abbia effettuato precedenti li­cenziamenti.

Sullo stato ricade anche il costo dell’intera fiscalizza­zione degli oneri sociali, come nell’ipotesi dei contributi figurativi, che ri­sultano versati anche se di fatto non lo sono, durante i periodi di sospen­sione del rapporto di lavoro per malattia, infortunio, maternità o anche durante i periodi della disoccupazione.

Sanatoria. Altra forma, successiva all’inadempimento, di parziale eso­nero indiretto dal pagamento dei contributi viene spesso introdotta con la previsione di condoni rivolti a sanare la situazione di omissione contribu­tiva con il pagamento di una parte della somma dovuta anche a titolo d’in­teressi e di sanzioni; la domanda di condono non esclude clausole di riserva di ripetizione o d’instaurazione di un giudizio per l’accertamento negativo del credito contributivo (art. 81 L. 448/1998).

Determinazione e riscossione dei contributi previdenziali

Determinazione dei contributi. Il contributo previdenziale viene determinato, come tutte le prestazioni patrimoniali, oltre che personali, dalla legge. Si tratta di una riserva relativa, in quanto il legislatore può attribuire alla potestà amministrativa il completamento della determinazione, che può variare anche con riferimento alle singole aziende, con complesse questioni rimesse al giudice del lavoro, come quella della restituzione nel caso di pagamento di contributi superiori a quelli dovuti derivante da erronea classificazione, con interessi maturanti dal momento della domanda amministrativa.

Base imponibile. I criteri per la determinazione sono il reddito di la­voro per i prestatori autonomi e le retribuzioni per i lavoratori dipenden­ti, con particolarità attinenti a speciali categorie).

Per retribuzione devono intendersi tutte le attribu­zioni patrimoniali dal datore al prestatore di lavoro in relazione al rappor­to di lavoro, con un allargamento del concetto di retribuzione imponibile, dalla quale sono escluse soltanto le voci espressamente contemplate (d.lgs. 314/1997). Alcune voci sono escluse sia dalla contribuzione, che dall’Irpef, come una parte dell’indennità di mensa o d’indennità di tra­sferta; altre dalla sola contribuzione, come il tfr, o il bonus per incentivare l’esodo (art. 6 d.lgs. 314/1997).

Su tali parametri vengono applicate le aliquote determina­te dalla legge con variazioni, tra il 48% ed il 59%, in relazione alle catego­ria economica d’inquadramento del datore (art. 49 L. 88/1989 e art. 2195 cc.) ed, in parte, alle categorie dei lavoratori ed al numero dei dipendenti. L’inquadramento può comportare anche l’individuazione dell’ente com­petente, come l’Inpdai per i dirigenti industriali; nel caso in cui l’impresa eserciti più attività, l’inquadramento avviene con riguardo all’attività prevalente, quindi primaria, a meno che ciascuna attività non presenti una sua autonomia con conseguente appli­cazione delle relative aliquote.

Quote a carico dei lavoratori e sostituto d’imposta. Alcuni contributi sono a carico soltanto dei datori, come quelli per l’assicurazione infortu­ni, altri a carico anche dei lavoratori, come quelli per le pensioni; ma il re­sponsabile del pagamento è soltanto il datore di lavoro, come sostituto d’imposta per la quota a carico dei lavoratori, con conseguente e relativa trattenuta sulle retribuzioni.

Nel caso dei lavoratori autonomi, essi stessi sono i responsabili del pagamento, a parte l’ipotesi del lavoro autonomo coordinato e continuativo, nella quale il committente svolge il ruolo di sostituto d’imposta.

La traslazione. Se formalmente i contributi sono prevalentemente a carico dei datori, in realtà i lavoratori ne sostengono il costo effettivo, in virtù del fenomeno della traslazione.

La riscossione: modalità. Tenuto alla riscossione del contributo è l’en­te previdenziale, con il quale si costituisce un rapporto obbligatorio, sia pure di diritto pubblico; la riscossione può avvenire sia con gli strumenti previsti dal codice di procedura civile, sia con la speciale ordinanza-in­giunzione, che proviene dallo stesso ente senza alcuna preventiva decisio­ne giudiziaria; può avvenire altresì attraverso l’emissione della cartella di pagamento, con competenza delle esattorie tributarie. Il rapporto obbligatorio che viene a crearsi tra ente previdenziale e datore tenuto al pagamento del contributo trova il suo presupposto nel rapporto di lavoro o nell’esercizio dell’attività di lavoro autonomo, ferma l’iscrizione negli albi professionali.

Comunicazione ed ispezione dell’ente. Il datore ha l’obbli­go di comunicare all’ente la costituzione del rapporto di lavoro; l’omissio­ne di tale comunicazione dà luogo a responsabilità amministrativa del da­tore, ma non preclude all’ente di accertare l’esistenza del rapporto di lavo­ro, con poteri ispettivi che si aggiungono a quelli dell’ispettorato del la­voro.

Diritto di accesso e privacy. Il datore di lavoro può accedere ai docu­menti relativi alle ispezioni effettuate dall’ente previdenziale o dall’ispet­torato del lavoro, secondo quanto disposto dalla legge; che, cmq, impone il rispetto della privacy del prestatore di lavoro, dovendosi esclu­dere che possano essere portate a conoscenza del datore gli interrogatori dei prestatori da parte degli enti previdenziali o degli ispettori.

L’ente è tenuto a comunicare periodicamente ai prestatori, anche autonomi, la loro posizione contributiva per consentire loro di venire a conoscenza della situazione prelimi­nare al conseguimento delle pensione, la cui erogazione non è assistita dal principio dell’automaticità.

Natura del contributo e responsabilità per omissione

Natura del contributo. Si è a lungo discusso circa la natura del contributo previdenziale, escludendosi quella di premio assicurativo per il fatto che la previdenza sociale non presenta la natura assicurativa; e comunque non sussiste un rapporto di corrispettività tra contributo e prestazione previdenziale.

Negazione di tassa e di tributo speciale. Neppure può parlarsi del contributo previdenziale come una tassa in quanto non viene pagato in occasione dell’erogazione di una prestazione previdenziale; è da escludere anche la natura di un tributo speciale, come il contributo di miglioria, che viene pagato, in aggiunta alle imposte generali, dalle categorie di soggetti che ricevono un vantaggio particolare da un’opera pubblica, come i pro­prietari d’immobili in zone bonificate.

Il contributo presenta piuttosto le caratteristiche di un’imposta speciale, imposta perché consiste in un prelievo coattivo di danaro, tuttavia speciale sia dal punto di vista soggettivo che da quello oggettivo.

Dal punto di vista soggettivo il contributo non presenta i caratteri, sanciti dall’art.53 cost., dell’universalità, in quanto non è imposto a tutti i cittadini, ne il ca­rattere della progressione, in quanto non sono previste fasce differenziate in ragione all’entità del reddito, che peraltro è commisurato sulle retribu­zioni o sul reddito di lavoro, non su quello d’impresa. Dal punto di vista oggettivo mentre le imposte generali finanziano le finalità indifferenziate rientranti nei compi­ti dello stato, i contributi sono predisposti al solo scopo del finanziamen­to della previdenza sociale e quindi della liberazione dei lavoratori dal bi­sogno, che è pur sempre una finalità dello stato.

Omissione contributiva. La responsabilità del datore per omissione contributiva ha subito di recente profonde trasformazioni, con esclusione di quella nei confronti dei prestatori che è rimasta invariata.

Quella penale. Sono state abolite le sanzioni amministrative, mentre sussiste quella penale, con reclusione fino a 2 anni, nel caso di omissione o di non veridicità di registrazione o di denuncia obbligatoria al fine di non versare, in tutto o in parte, i contributi, per un importo mensile fra i 5 mi­lioni ed il 50% dell’importo complessivamente dovuto. Il procedimento penale è sospeso qualora 1’evasione formi oggetto di ricorso amministrativo o giudiziario; la so­spensione dura fino al momento della decisione dell’organo amministrati­vo o giudiziario. La regolarizzazione dell’inadempienza estingue il reato, su comunicazione entro 90 giorni, dell’ente impositore (art. 37 L. 689/1981, come modificato dall’art. 116, co. 19, L. 388/2000).

Quella civile. Per quanto riguarda la responsa­bilità civile nei confronti dell’ente occorre distinguere tra l’ipotesi della morosità e quella dell’evasione (art. 116 L. 388/2000). La prima si ha nel caso del mancato pagamento di contributi, il cui importo sia rilevabile dalle denunce effettuate dal datore di lavoro. La seconda ricorre quando all’omissione contributiva si accompagni la mancata o non veridica de­nuncia del rapporto di lavoro da parte del datore.

Per la morosità, la sanzione civile nei confronti dell’ente è quella, in ragione d’anno, del tasso ufficiale di riferimento, maggiorato di 5,5 punti; si esclude la sanzione che superi il 40% dell’importo contri­butivo non corrisposto alla scadenza prevista. La sanzione civile per evasione è quella, in ragione d’anno, del 30%, dei contributi non pagati con la riduzione dell’importo previsto per la morosità quando la denuncia sia effettuata spontaneamen­te e comunque entro il termine di 12 mesi dalla scadenza del pagamento ed il pagamento stesso avvenga entro 30 giorni dalla denuncia.

Ipotesi di riduzione. Gli enti previdenziali possono ridurre le sanzioni civili fino all’importo degli interessi legali quando l’esistenza dell’obbligo contributivo sia incerta per contrasti giurisprudenziali o amministrativi e nei casi di crisi aziendale, di riorganizzazione, ristrutturazione e ricon­versione.

Versamento di una somma per la capitalizzazione. L’art. 13 L. 1338/1962 prevede la possibilità per il datore di versare presso l’ente pre­videnziale una somma a titolo di capitalizzazione per l’erogazione di una rendita vitalizia corrispondente alla pensione non conferita per l’omissio­ne contributiva. Al versamento di tale somma il datore potrebbe essere condannato anche come risarcimento del danno per l’omissione.

Eventualmente da parte del prestatore. La somma a titolo di capitaliz­zazione potrebbe essere versata anche dal prestatore, che poi dovreb­be rivalersi nei confronti del datore; ipotesi che difficilmente può verifi­carsi in quanto il prestatore normalmente non è in grado di effettuare un tale versamento.

Giudice del lavoro per le controversie contributive. Con i criteri di competenza territoriali fissati dall’art. 444 cpc. e con il preventivo esperi­mento del procedimento amministrativo, al giudice del lavoro spetta di decidere le controversie relative al pagamento dei contributi previdenziali.

La responsabilità nei confronti del prestatore. La responsabilità del datore nei confronti del prestatore per mancata prestazione previdenziale a causa dell’omissione contributiva rientra tra le controversie di lavoro, salvo che il lavoratore ricorra per ottenere la costituzione presso l’Inps da parte del datore di una rendita vitalizia (art. 13 L. 338/1962).

 

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