Il finanziamento mediante contribuzione. Il rapporto contributivo presenta fondamentale importanza per il fatto che il finanziamento della previdenza sociale dovrebbe essere basato, in considerazione della solidarietà corporativa, sulla contribuzione.
Il finanziamento statale dei compiti assistenziali. Non manca, tuttavia, l’intervento da parte dello Stato per quanto riguarda la copertura della spesa per i compiti assistenziali degli enti previdenziali, come quelli relativi all’assegno sociale a favore degli ultrasessantacinquenni, all’integrazione al minimo della pensione, agli assegni familiari e ad ogni altra prestazione che presupponga, a volte con la richiesta di un minimo di contribuzione, un reddito inferiore alla soglia minima stabilita. L’intervento dello Stato si palesa, tuttavia, necessario anche per fronteggiare il deficit degli enti previdenziali, in particolare dell’Inps, che deriva dalla spesa ingente oltre che per la cigs che ha rappresentato un ammortizzatore sociale contro la disoccupazione, anche per le pensioni; spesa che soltanto in minima parte viene coperta dal gettito contributivo.
Sistema misto: critica. Il sistema misto che si è venuto a creare è in contrasto con i principi della solidarietà corporativa, in quanto ricade sulla collettività, almeno in parte, il costo di prestazioni che sono comunque differenziate sia se rapportate, come le pensioni, all’ultimo reddito di lavoro, secondo il sistema retributivo, sia se rapportate, sempre in materia pensionistica, al reddito dell’intera vita lavorativa, secondo il sistema contributivo.
Inoltre, ricade sullo stato il costo degli sgravi contributivi, condizionati al pagamento effettivo dei minimi retributivi previsti dai contratti collettivi nazionali. Gli sgravi mirano ad incentivare l’occupazione dei giovani, nei contratti di formazione, oppure da parte delle imprese industriali che operano in aree depresse.
Imprese industriali ai fini degli sgravi. Per imprese industriali ai fini della fiscalizzazione devono intendersi anche quelle di servizi che non si limitano ad un’attività di mediazione ma danno luogo alla creazione del servizio come nel caso di un albergo, di una clinica, d’imprese scolastiche. Presupposto degli sgravi è l’aumento effettivo dell’occupazione con nuove assunzioni, che provengano da un’impresa diversa da quella che abbia effettuato precedenti licenziamenti.
Sullo stato ricade anche il costo dell’intera fiscalizzazione degli oneri sociali, come nell’ipotesi dei contributi figurativi, che risultano versati anche se di fatto non lo sono, durante i periodi di sospensione del rapporto di lavoro per malattia, infortunio, maternità o anche durante i periodi della disoccupazione.
Sanatoria. Altra forma, successiva all’inadempimento, di parziale esonero indiretto dal pagamento dei contributi viene spesso introdotta con la previsione di condoni rivolti a sanare la situazione di omissione contributiva con il pagamento di una parte della somma dovuta anche a titolo d’interessi e di sanzioni; la domanda di condono non esclude clausole di riserva di ripetizione o d’instaurazione di un giudizio per l’accertamento negativo del credito contributivo (art. 81 L. 448/1998).
Determinazione e riscossione dei contributi previdenziali
Determinazione dei contributi. Il contributo previdenziale viene determinato, come tutte le prestazioni patrimoniali, oltre che personali, dalla legge. Si tratta di una riserva relativa, in quanto il legislatore può attribuire alla potestà amministrativa il completamento della determinazione, che può variare anche con riferimento alle singole aziende, con complesse questioni rimesse al giudice del lavoro, come quella della restituzione nel caso di pagamento di contributi superiori a quelli dovuti derivante da erronea classificazione, con interessi maturanti dal momento della domanda amministrativa.
Base imponibile. I criteri per la determinazione sono il reddito di lavoro per i prestatori autonomi e le retribuzioni per i lavoratori dipendenti, con particolarità attinenti a speciali categorie).
Per retribuzione devono intendersi tutte le attribuzioni patrimoniali dal datore al prestatore di lavoro in relazione al rapporto di lavoro, con un allargamento del concetto di retribuzione imponibile, dalla quale sono escluse soltanto le voci espressamente contemplate (d.lgs. 314/1997). Alcune voci sono escluse sia dalla contribuzione, che dall’Irpef, come una parte dell’indennità di mensa o d’indennità di trasferta; altre dalla sola contribuzione, come il tfr, o il bonus per incentivare l’esodo (art. 6 d.lgs. 314/1997).
Su tali parametri vengono applicate le aliquote determinate dalla legge con variazioni, tra il 48% ed il 59%, in relazione alle categoria economica d’inquadramento del datore (art. 49 L. 88/1989 e art. 2195 cc.) ed, in parte, alle categorie dei lavoratori ed al numero dei dipendenti. L’inquadramento può comportare anche l’individuazione dell’ente competente, come l’Inpdai per i dirigenti industriali; nel caso in cui l’impresa eserciti più attività, l’inquadramento avviene con riguardo all’attività prevalente, quindi primaria, a meno che ciascuna attività non presenti una sua autonomia con conseguente applicazione delle relative aliquote.
Quote a carico dei lavoratori e sostituto d’imposta. Alcuni contributi sono a carico soltanto dei datori, come quelli per l’assicurazione infortuni, altri a carico anche dei lavoratori, come quelli per le pensioni; ma il responsabile del pagamento è soltanto il datore di lavoro, come sostituto d’imposta per la quota a carico dei lavoratori, con conseguente e relativa trattenuta sulle retribuzioni.
Nel caso dei lavoratori autonomi, essi stessi sono i responsabili del pagamento, a parte l’ipotesi del lavoro autonomo coordinato e continuativo, nella quale il committente svolge il ruolo di sostituto d’imposta.
La traslazione. Se formalmente i contributi sono prevalentemente a carico dei datori, in realtà i lavoratori ne sostengono il costo effettivo, in virtù del fenomeno della traslazione.
La riscossione: modalità. Tenuto alla riscossione del contributo è l’ente previdenziale, con il quale si costituisce un rapporto obbligatorio, sia pure di diritto pubblico; la riscossione può avvenire sia con gli strumenti previsti dal codice di procedura civile, sia con la speciale ordinanza-ingiunzione, che proviene dallo stesso ente senza alcuna preventiva decisione giudiziaria; può avvenire altresì attraverso l’emissione della cartella di pagamento, con competenza delle esattorie tributarie. Il rapporto obbligatorio che viene a crearsi tra ente previdenziale e datore tenuto al pagamento del contributo trova il suo presupposto nel rapporto di lavoro o nell’esercizio dell’attività di lavoro autonomo, ferma l’iscrizione negli albi professionali.
Comunicazione ed ispezione dell’ente. Il datore ha l’obbligo di comunicare all’ente la costituzione del rapporto di lavoro; l’omissione di tale comunicazione dà luogo a responsabilità amministrativa del datore, ma non preclude all’ente di accertare l’esistenza del rapporto di lavoro, con poteri ispettivi che si aggiungono a quelli dell’ispettorato del lavoro.
Diritto di accesso e privacy. Il datore di lavoro può accedere ai documenti relativi alle ispezioni effettuate dall’ente previdenziale o dall’ispettorato del lavoro, secondo quanto disposto dalla legge; che, cmq, impone il rispetto della privacy del prestatore di lavoro, dovendosi escludere che possano essere portate a conoscenza del datore gli interrogatori dei prestatori da parte degli enti previdenziali o degli ispettori.
L’ente è tenuto a comunicare periodicamente ai prestatori, anche autonomi, la loro posizione contributiva per consentire loro di venire a conoscenza della situazione preliminare al conseguimento delle pensione, la cui erogazione non è assistita dal principio dell’automaticità.
Natura del contributo e responsabilità per omissione
Natura del contributo. Si è a lungo discusso circa la natura del contributo previdenziale, escludendosi quella di premio assicurativo per il fatto che la previdenza sociale non presenta la natura assicurativa; e comunque non sussiste un rapporto di corrispettività tra contributo e prestazione previdenziale.
Negazione di tassa e di tributo speciale. Neppure può parlarsi del contributo previdenziale come una tassa in quanto non viene pagato in occasione dell’erogazione di una prestazione previdenziale; è da escludere anche la natura di un tributo speciale, come il contributo di miglioria, che viene pagato, in aggiunta alle imposte generali, dalle categorie di soggetti che ricevono un vantaggio particolare da un’opera pubblica, come i proprietari d’immobili in zone bonificate.
Il contributo presenta piuttosto le caratteristiche di un’imposta speciale, imposta perché consiste in un prelievo coattivo di danaro, tuttavia speciale sia dal punto di vista soggettivo che da quello oggettivo.
Dal punto di vista soggettivo il contributo non presenta i caratteri, sanciti dall’art.53 cost., dell’universalità, in quanto non è imposto a tutti i cittadini, ne il carattere della progressione, in quanto non sono previste fasce differenziate in ragione all’entità del reddito, che peraltro è commisurato sulle retribuzioni o sul reddito di lavoro, non su quello d’impresa. Dal punto di vista oggettivo mentre le imposte generali finanziano le finalità indifferenziate rientranti nei compiti dello stato, i contributi sono predisposti al solo scopo del finanziamento della previdenza sociale e quindi della liberazione dei lavoratori dal bisogno, che è pur sempre una finalità dello stato.
Omissione contributiva. La responsabilità del datore per omissione contributiva ha subito di recente profonde trasformazioni, con esclusione di quella nei confronti dei prestatori che è rimasta invariata.
Quella penale. Sono state abolite le sanzioni amministrative, mentre sussiste quella penale, con reclusione fino a 2 anni, nel caso di omissione o di non veridicità di registrazione o di denuncia obbligatoria al fine di non versare, in tutto o in parte, i contributi, per un importo mensile fra i 5 milioni ed il 50% dell’importo complessivamente dovuto. Il procedimento penale è sospeso qualora 1’evasione formi oggetto di ricorso amministrativo o giudiziario; la sospensione dura fino al momento della decisione dell’organo amministrativo o giudiziario. La regolarizzazione dell’inadempienza estingue il reato, su comunicazione entro 90 giorni, dell’ente impositore (art. 37 L. 689/1981, come modificato dall’art. 116, co. 19, L. 388/2000).
Quella civile. Per quanto riguarda la responsabilità civile nei confronti dell’ente occorre distinguere tra l’ipotesi della morosità e quella dell’evasione (art. 116 L. 388/2000). La prima si ha nel caso del mancato pagamento di contributi, il cui importo sia rilevabile dalle denunce effettuate dal datore di lavoro. La seconda ricorre quando all’omissione contributiva si accompagni la mancata o non veridica denuncia del rapporto di lavoro da parte del datore.
Per la morosità, la sanzione civile nei confronti dell’ente è quella, in ragione d’anno, del tasso ufficiale di riferimento, maggiorato di 5,5 punti; si esclude la sanzione che superi il 40% dell’importo contributivo non corrisposto alla scadenza prevista. La sanzione civile per evasione è quella, in ragione d’anno, del 30%, dei contributi non pagati con la riduzione dell’importo previsto per la morosità quando la denuncia sia effettuata spontaneamente e comunque entro il termine di 12 mesi dalla scadenza del pagamento ed il pagamento stesso avvenga entro 30 giorni dalla denuncia.
Ipotesi di riduzione. Gli enti previdenziali possono ridurre le sanzioni civili fino all’importo degli interessi legali quando l’esistenza dell’obbligo contributivo sia incerta per contrasti giurisprudenziali o amministrativi e nei casi di crisi aziendale, di riorganizzazione, ristrutturazione e riconversione.
Versamento di una somma per la capitalizzazione. L’art. 13 L. 1338/1962 prevede la possibilità per il datore di versare presso l’ente previdenziale una somma a titolo di capitalizzazione per l’erogazione di una rendita vitalizia corrispondente alla pensione non conferita per l’omissione contributiva. Al versamento di tale somma il datore potrebbe essere condannato anche come risarcimento del danno per l’omissione.
Eventualmente da parte del prestatore. La somma a titolo di capitalizzazione potrebbe essere versata anche dal prestatore, che poi dovrebbe rivalersi nei confronti del datore; ipotesi che difficilmente può verificarsi in quanto il prestatore normalmente non è in grado di effettuare un tale versamento.
Giudice del lavoro per le controversie contributive. Con i criteri di competenza territoriali fissati dall’art. 444 cpc. e con il preventivo esperimento del procedimento amministrativo, al giudice del lavoro spetta di decidere le controversie relative al pagamento dei contributi previdenziali.
La responsabilità nei confronti del prestatore. La responsabilità del datore nei confronti del prestatore per mancata prestazione previdenziale a causa dell’omissione contributiva rientra tra le controversie di lavoro, salvo che il lavoratore ricorra per ottenere la costituzione presso l’Inps da parte del datore di una rendita vitalizia (art. 13 L. 338/1962).