Il finanziamento della tutela dei lavoratori dell’industria
I mezzi finanziari necessari per l’erogazione delle prestazioni previdenziali economiche in caso di infortunio sul lavoro o di malattia professionale sono reperiti mediante contribuzione posta esclusivamente a carico del datore di lavoro. Diversamente accade nel caso in cui il soggetto protetto sia un lavoratore parasubordinato o a progetto tenuto a sostenere l’onere di un terzo della contribuzione, restando gli altri 2/3 a carico del committente.
Per le prestazioni sanitarie invece gli oneri finanziari sono imputabili alle regioni e devono provvedere a iscrivere nel loro bilancio l’importo delle quote annue stabilite nei rispettivi piani sanitari triennali.
L’ammontare dei contributi dovuti è determinato in proporzione alle retribuzioni, secondo le percentuali stabilite dalla tariffa dei premi approvata con decreto del ministero del lavoro.
La legge stabilisce però i criteri di base. I tassi ben devono essere determinati in relazione alla rischio medio nazionale per ogni singola lavorazione pericolosa e, secondo medie differenziate per ciascuna delle gestioni separate ossia industria, artigianato, terziario e altre attività.
Di conseguenza i tassi sono determinati in modo tale da garantire la copertura dell’onere finanziario relativo all’erogazione delle prestazioni durante il periodo di loro applicazione. La tariffa premi prevede inoltre la possibilità di variazione nel ammontare dei contributi a seconda dell’andamento infortuni aziendali: il cosiddetto rischio ponderato.
Pertanto, i contributi non solo sono determinati in misura diversa in funzione della pericolosità media propria delle singole lavorazioni, ma possono anche variare in ordine alla pericolosità specifica di ciascun azienda. Tuttavia i contributi sono dovuti nella stessa misura per tutti i lavoratori addetti alla stessa lavorazione od occupati nella stessa azienda.
Va osservato come criteri in base ai quali è determinata la tariffa dei premi siano ancora quelli propri di una assicurazione che realizza la ripartizione del rischio della responsabilità civile derivante dall’infortunio sul lavoro o dalla malattie professionali.
Il mantenimento di tale tecnica corrisponde a concezioni, che ormai dovrebbero essere considerate superate dai principi accolti la costituzione.
Al tempo stesso va osservato come il mantenimento di quella tecnica realizza una solidarietà limitata al gruppo dei datori di lavoro che svolgono attività di analoga pericolosità, in quanto consente che essi distribuiscano anche il rischio determinato dal verificarsi di infortuni eccedenti la media, con la conseguenza che quella tecnica esclude la realizzazione di una solidarietà generale e rende più marcata la persistenza del carattere assicurativo che caratterizzò l’istituzione di questa forma di tutela.
Quella tecnica inoltre ostacola l’estensione di questa forma di tutela previdenziale a tutti i lavoratori e costituisce la ragione delle resistenze dei datori di lavoro ad una disciplina meno rigorosa dei limiti di applicazione di quella tutela.
Il finanziamento della tutela dei lavoratori dell’agricoltura
Per quanto attiene al settore dell’agricoltura, la legge prevede due sistemi di determinazione dei contributi:
- da un lato i contributi potevano essere determinati in ragione dell’estensione dei terreni, della specie la coltivazione, della manodopera necessaria,
- dall’altra i contributi potevano essere commisurati all’imposta erariale sui fondi rustici.
Di questi due sistemi ha trovato applicazione solo il primo e fino alla 31 dicembre 73. Successivamente la legge ha disposto che datori di lavoro dell’agricoltura siano tenuti al pagamento di contributi per la tutela infortunistica in una misura percentuale delle retribuzioni imponibili dei lavoratori dipendenti, mentre lavoratori autonomi e coincidenti di terreno leggiadria sono tenuti al pagamento di contributi in misure di una quota capitaria annua.
La legge poi ha dettato le modalità attraverso le quali contributi devono variare in relazione al fabbisogno annuale della gestione della tutela infortunistica per l’agricoltura, stabilendo che una tale variazione si obbligatoria ogni volta che il disavanzo risulti superiore al 10% rispetto a quello dell’esercito precedente. Infine dopo la soppressione del servizio contributi di coltivatori unificati (SCAU),tali contributi sono riscossi secondo i criteri e le modalità vigenti per la riscossione dei contributi dovuti per l’assicurazione per l’invalidità, vecchiaia superstiti.
Nonostante ciò, la gestione finanziaria della tutela infortunistica dei lavoratori dell’agricoltura risulta notevolmente deficitaria. Per il risanamento della gestione, la legge ha previsto un finanziamento a carico del bilancio dello Stato e un incremento dei contributi dovuti sia da lavoratori autonomi che per i lavoratori subordinati.