L’effettività dei diritti della lavoratrice e del lavoratore, quale il diritto alla procreazione e i diritti che ne conseguono, è garantita anche da uno specifico divieto di licenziamento. La lavoratrice madre non può essere licenziata durante l’intero periodo di gravidanza fino al compimento del primo anno di età del bambino. Sono escluse da tale divieto esclusivamente le ipotesi di colpa grave della lavoratrice che configuri giusta causa di licenziamento e di esito negativo della prova, oltre che i casi della cessazione dell’attività dell’azienda e della scadenza del termine apposto al contratto di lavoro.

Analogo divieto di licenziamento opera nei riguardi del lavoratore che fruisca del congedo di paternità, per l’intera durata del congedo stesso e fino al compimento del primo anno di età del bambino. È nullo, inoltre, il licenziamento causato dalla domanda o dalla fruizione del congedo parentale e per la malattia del bambino da parte della lavoratrice o del lavoratore. La violazione di tali disposizioni comporta anche l’applicazione di sanzioni amministrative.

Nel periodo in cui opera il divieto di licenziamento, e durante i primi tre anni di vita del bambino, inoltre, è previsto che l’accordo di risoluzione del rapporto di lavoro e le dimissioni da parte della lavoratrice e del lavoratore devono essere convalidate dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro, onde verificare che la loro volontà non sia stata estorta dal datore di lavoro. Inoltre, durante il periodo in cui opera il divieto di licenziamento, la lavoratrice non è tenuta a dare il preavviso delle dimissioni, ed anzi ha diritto alle indennità previste dalla legge e dalla contrattazione collettiva in caso di licenziamento.

Lo stesso trattamento è applicabile al padre lavoratore che abbia fruito del congedo di paternità. Durante il congedo di maternità e paternità, infine, la lavoratrice e il lavoratore hanno diritto di conservare il posto di lavoro. Hanno, altresì, diritto, salvo che espressamente vi rinunzino, al rientro nella stessa unità produttiva ove erano occupati in precedenza o in altra ubicata nel medesimo comune e di rimanervi fino ad un anno di età del bambino. All’atto del rientro, il datore di lavoro è tenuto a riassegnare alla lavoratrice ed al lavoratore le mansioni da ultimo svolte o mansioni equivalenti. Anche tali garanzie sono estese, con gli opportuni adattamenti, ai genitori adottivi o affidatari.

 

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