Anche il contratto di inserimento è regolato dal D. Leg. 276 del 2003. E’ una nuova fattispecie contrattuale rivolta a favorire l’inserimento al lavoro di lavoratori appartenenti alle c.d. fasce deboli del mercato:

giovani tra i 18 ed i 29 anni; disoccupati di lunga durata tra 29 e 32 anni; lavoratori con più di 50 anni senza lavoro; lavoratori che, dopo non aver lavorato per due anni, vogliono riprendere il lavoro; qualsiasi donna appartenente ad aree geografiche con disoccupazione femminile che supera il 10%, ovvero con disoccupazione femminile maggiore di almeno il 20% rispetto a quella maschile; persone con grave handicap fisico, mentale e psichico.

Per la stipulazione del contratto occorre la predisposizione consensuale di un progetto individuale di inserimento, finalizzato ad assicurare l’adeguamento delle competenze professionali del lavoratore al contesto lavorativo. La formazione eventuale effettuata nel corso del rapporto dovrà essere registrata nel libretto formativo del lavoratore. Ai contratti collettivi, inoltre, è affidato il compito di stabilire le eventuali percentuali di lavoratori da assumere con tale contratto.

 

La disciplina del contratto di inserimento e del relativo rapporto di lavoro. Gli incentivi economici

Il contratto deve essere in forma scritta ad substantiam, a pena di nullità, dove deve essere specificato il progetto individuale di inserimento.

Il contratto non dovrà avere durata inferiore ai nove mesi, né maggiore di 18 mesi (il doppio per i portatori di handicap). Non sono da considerare gli eventuali periodi di astensione per maternità. Non sono ammessi i rinnovi, mentre le proroghe sono ammesse entro il limite dei 18 mesi. La disciplina che si applica al rapporto è quella del contratto di lavoro a tempo determinato e si riconosce ai contratti collettivi il potere di stabilire diversamente. Per l’inquadramento vale la regola dell’apprendistato (non può essere inferiore per più di 2 livelli rispetto a quello previsto dal contratto aziendale per i lavoratori che svolgono la stessa mansione o funzione), ma tale disposizione non trova applicazione per le donne nelle aree con più alta densità di disoccupazione femminile, salvo che i contratti collettivi non stabiliscano diversamente. Anche i lavoratori assunti con contratto di inserimento non sono computabili nei limiti numerici previsti dalle leggi e contratti per l’applicazione di particolari normative ed istituti, sempre con la possibilità di modifica da parte dei contratti collettivi.

Per incentivare questo tipo di contratto il legislatore ha previsto specifici incentivi economici.

Come per l’apprendistato, nel caso di inadempienze del datore nella realizzazione delle specifiche finalità formative del contratto, questi è tenuto a versare la differenza fra la contribuzione ridotta versata e quella dovuta con riferimento al livello di inquadramento contrattuale superiore che sarebbe stato raggiunto dal lavoratore al termine del rapporto, maggiorata del 100%.

 

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