L’approccio al contratto di lavoro richiede una serie di riflessioni preliminari su come le fonti esterne giungano a normare dall’alto ciascun singolo contratto. A tale proposito, si incontra la principale anomalia del contratto di lavoro subordinato:

  • da un lato esso, essendo un contratto, richiama una situazione di uguaglianza tra le parti.
  • dall’altro, dato lo squilibrio di potere insito nella relazione fra imprenditore e lavoratore, si è sentita l’esigenza di un intervento di fonti superiori (es. legge, contratto collettivo), che consentissero di neutralizzare tale squilibrio mediante misure di tipo protettivo.

Una situazione di questo tipo ha lasciato uno spazio molto ridotto all’autonomia individuale, cosa che ha fatto del contratto di lavoro un contratto a prevalente integrazione eteronoma.

Tale integrazione, per quanto concerne la legge, si realizza attraverso il meccanismo dell’integrazione degli effetti del contratto (art. 1374), la cui importanza è stata fortemente valorizzata da una corrente della dottrina civilistica. Secondo questa dottrina il contratto non può essere più considerato un affare riservato alle parti, in quanto l’ordinamento giuridico ha sempre la possibilità di interferire a custodia di valori che esso ritenga meritevoli di protezione. Lo stesso fenomeno di integrazione degli effetti dall’esterno si realizza per le previsioni del contratto collettivo, il quale, purché efficace soggettivamente, informa il contenuto dei singoli contratti di lavoro.

All’eteronomia, quindi, deve essere affiancato l’attributo dell’inderogabilità delle relative norme, concetto questo che si considera acquisito:

  • per quanto concerne la prevalenza della legge sul contratto individuale, in forza della regola per cui il contratto è nullo se contrario a norme imperative di legge (art. 1418 co. 1). Da tale regola consegue che l’eventuale clausola peggiorativa del contratto individuale, rispetto ad un trattamento di fonte legale, deve reputarsi nulla per contrasto con la disposizione di legge che prevede detto trattamento.
  • per quanto concerne la prevalenza del contratto collettivo sul contratto individuale, in forza dell’applicazione delle regole poste nell’art. 2077 co. 2.
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