Il contratto collettivo di diritto comune si colloca nell’area dell’autonomia privata. La sua funzione caratteristica è quella normativa, ossia quella di predeterminare il contenuto dei contratti individuali e di stabilire i minimi del trattamento economico.
Il contratto collettivo possiede, rispetto agli altri contratti, alcune peculiarità:
- una delle parti, quella che rappresenta i lavoratori, è necessariamente un soggetto collettivo
- esso predetermina non solo il contenuto dei futuri contratti individuali, ma anche il contenuto di quelli in corso
- diversamente dal contratto normativo, il contratto collettivo spiega un efficacia diretta nei confronti dei singoli lavoratori e dei datori di lavoro
- a differenza del contratto tipo, schema contrattuale non vincolante e modificabile dalle parti, il contratto collettivo vincola direttamente i singoli lavoratori ed il datore di lavoro ad osservare le clausole in esso contenuto
Mancando una normativa di attuazione dell’art.39 Cost, la disciplina del contratto collettivo è stata necessariamente rinvenuta nelle disposizioni del codice civile in materia di contratti in generale. E tuttavia l’asserita natura privatistica dei contratti collettivi lascia insoluti sul piano giuridico formale tre problemi di grande rilevanza: quello dell’efficacia erga omnes, quello della sua inderogabilità e quello dell’interpretazione.
Certo è che i sindacati, da un lato vogliono preservare la natura negoziale del contratto collettivo perché desiderano regolare da è i loro interessi, e dall’altro hanno una vocazione egemonica a garantire a tutti i lavoratori appartenenti alla categoria un trattamento minimo comune.