Il contratto collettivo di diritto comune si colloca nell’area dell’autonomia privata. La sua funzione caratteristica è quella normativa, ossia quella di predeterminare il contenuto dei contratti individuali e di stabilire i minimi del trattamento economico.

Il contratto collettivo possiede, rispetto agli altri contratti, alcune peculiarità:

  1. una delle parti, quella che rappresenta i lavoratori, è necessariamente un soggetto collettivo
  2. esso predetermina non solo il contenuto dei futuri contratti individuali, ma anche il contenuto di quelli in corso
  3. diversamente dal contratto normativo, il contratto collettivo spiega un efficacia diretta nei confronti dei singoli lavoratori e dei datori di lavoro
  4. a differenza del contratto tipo, schema contrattuale non vincolante e modificabile dalle parti, il contratto collettivo vincola direttamente i singoli lavoratori ed il datore di lavoro ad osservare le clausole in esso contenuto

Mancando una normativa di attuazione dell’art.39 Cost, la disciplina del contratto collettivo è stata necessariamente rinvenuta nelle disposizioni del codice civile in materia di contratti in generale. E tuttavia l’asserita natura privatistica dei contratti collettivi lascia insoluti sul piano giuridico formale tre problemi di grande rilevanza: quello dell’efficacia erga omnes, quello della sua inderogabilità e quello dell’interpretazione.

Certo è che i sindacati, da un lato vogliono preservare la natura negoziale del contratto collettivo perché desiderano regolare da è i loro interessi, e dall’altro hanno una vocazione egemonica a garantire a tutti i lavoratori appartenenti alla categoria un trattamento minimo comune.