Nell’esercizio dell’autonomia negoziale, le parti possono prevedere condizioni e modalità flessibili (nel tempo e nello spazio) di impiego della forza – lavoro.

Il comando soddisfa un interesse di entrambi i datori di lavoro e perciò quello del datore assuntore o titolare del rapporto all’utilizzazione del lavoratore presso il beneficiario. Per questa ragione la giurisprudenza ritiene essenziale la sussistenza di un concreto e persistente interesse dell’assuntore, affinché ricorra la figura del comando o distacco, ed afferma che il difetto originario o sopravvenuto di tale interesse determina l’instaurazione di un rapporto diretto tra il lavoratore distaccato ed il terzo beneficiario. La posizione di comando non può che essere temporanea. Strettamente connesso al comando o distacco di personale è la prestazione di lavoro alle dipendenze di più società collegate.

Secondo l’art. 2359 c.c., si considerano collegate le società nelle quali un’altra società esercita un’influenza notevole; un quinto dei voti o un decimo se si tratta di società con azioni quotate in borsa. La stessa disposizione definisce controllate quelle società “1) maggioranza dei voti nell’assemblea ordinaria; 2) voti sufficienti per un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria; 3) sotto influenza dominante di un’altra società in virtù di vincoli contrattuali”. La crescente diffusione di processi di integrazioni tra imprese e società collegate a livello multinazionale ha suggerito l’emanazione della Direttiva comunitaria 16/12/1996, n. 96 / 71. E’ stata attuata nell’ordinamento italiano con il D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 72, che è volto a tutelare i lavoratori distaccati temporaneamente in territorio italiano da imprese con sede in altro Stato sulla base di un contratto di appalto o di fornitura di servizi. In favore di tali lavoratori è sancito un principio di uniformità di trattamento con i lavoratori comparabili operanti nel luogo del distacco e, nel caso di appalto, con i lavoratori dipendenti dall’impresa appaltante. In conclusione la disciplina appena descritta presenta le caratteristiche di una normativa antifraudolenta, volta ad evitare che attraverso l’istituto del distacco del lavoratore le imprese possano perseguire l’obiettivo di ridurre le tutele economiche e normative per ottenere una riduzione del costo del lavoro. Con la disciplina antifraudolenta nella L. n. 1369 del 1960 il legislatore si è fondato sulla consolidata tecnica protettiva della parità di trattamento e della responsabilità solidale.

Il D. Lgs. n. 276 introduce per la prima volta nell’ordinamento una definizione di ‘distacco’, la quale, peraltro, riprende senza alterazioni quella elaborata ormai da lungo tempo dalla giurisprudenza. Ai sensi dell’art. 30 del decreto, infatti, l’ipotesi di distacco «si configura quando un datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto per l’esecuzione di una determinata attività lavorativa».

Viene inoltre richiamata, ed esplicitamente fatta salva, la normativa speciale che consente, tra le soluzioni alternative alla espulsione di personale che possono essere individuate dalla contrattazione collettiva, il comando o distacco di uno o più lavoratori presso un’altra impresa, per una durata temporanea.

La disposizione stabilisce inoltre che in caso di distacco «il datore di lavoro rimane responsabile del trattamento economico e normativo a favore del lavoratore », e poi che, ove il distacco comporti un mutamento di mansioni, esso «deve avvenire con il consenso del lavoratore interessato».

Infine si prevede che qualora il distacco implichi il trasferimento ad un’unità produttiva distante più di 50 Km. da quella cui è adibito il lavoratore, il distacco potrà avvenire «soltanto per comprovate ragioni tecniche, organizzative, produttive o sostitutive»: una formula, questa, già utilizzata dal legislatore in materia di lavoro a termine.

La disciplina della prestazione di lavoro in regime di distacco è stata recentemente integrata dalle disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro e tenuta del libro unico.

Con riguardo all’obbligo di sicurezza, l’art. 3 del D.lgs. n. 81/2008, dispone che sono a carico del distaccatario, tutti gli obblighi di prevenzione e protezione, mentre sono a carico del distaccante gli obblighi di informare e formare il lavoratore sui rischi tipici generalmente connessi allo svolgimento delle mansioni per le quali il prestatore di lavoro viene distaccato.

Inoltre anche i dati relativi al lavoratore distaccato devono trovare posto nel libro unico del distaccante; per analogia con il contratto di somministrazione, parrebbe doversi ritenere che il prestatore di lavoro distaccato debba essere inscritto anche nel libro unico del distaccatario, nella cui organizzazione è inserito.

 

 

Le società collegate

Secondo l’art. 2359 c.c., si considerano collegate le società nelle quali un’altra società esercita un’influenza notevole; un quinto dei voti o un decimo se si tratta di società con azioni quotate in borsa.

La stessa disposizione definisce, invece, controllate le società in cui un’altra società dispone della maggioranza dei voti nell’assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per un’influenza dominante nella stessa assemblea. Si dicono controllate, anche, quelle società che sono sotto influenza dominante di un’altra società in virtù di vincoli contrattuali con essa..

In tale ambito il comando può fungere da strumento di scambio di personale tra le diverse società; in alternativa, la medesima finalità può essere perseguita soltanto col ricorso alla stipulazione di distinti successivi contratti con il medesimo lavoratore.

 

Lascia un commento