Il principio della tabula rasa si applica anzitutto all’ipotesi del distacco di una parte del territorio:
- qualora il territorio distaccatosi acceda al territorio di un altro Stato preesistente, gli accordi vigenti nello Stato che subisce il distacco cessano di aver vigore con riguardo al territorio distaccatosi. A questo, al contrario, si estendono in automatico gli accordi vigenti nello Stato che acquista il territorio (principio della mobilitĂ delle frontiere dei trattati);
- qualora sul territorio distaccatosi si formino uno o più nuovi Stati (secessione), gli accordi vigenti nello Stato che subisce il distacco cessano di aver vigore con riguardo al territorio che acquista l’indipendenza (principio della tabula rasa).
Sul problema della successione non influiscono gli accordi di devoluzione, che, intercorrendo tra la ex madre patria e lo Stato di nuova indipendenza, consentono a quest’ultimo di subentrare nei trattati conclusi dalla prima. Tale accordo, tuttavia, non potendo avere efficacia rispetto alle altre parti contraenti, pone soltanto l’obbligo per la ex colonia di compierei passi necessari affinché siffatti trattati vengano rinnovati.
 L’applicazione del principio della tabula rasa agli Stati formatisi per distacco:
- risulta essere integrale per quanto riguarda i trattati bilaterali conclusi dal predecessore e vigenti nel territorio distaccatosi. Simili trattati potranno continuare ad aver valore solo se rinnovati attraverso un apposito accordo;
- risulta essere integrale per quanto attiene ai trattati multilaterali chiusi: anche in questo caso, infatti, occorrerĂ un nuovo accordo con tutte le controparti;
- subisce un temperamento con riferimento ai trattati multilaterali aperti: lo Stato di nuova successione, invece di aderire, può procedere alla c.d. notificazione di successione, atto questo con il quale la sua partecipazione retroagisce al momento dell’acquisto dell’indipendenza.