La connessione esistente tra politica economica e sociale e politica del finanziamento dei regimi previdenziali attuata mediante la contribuzione previdenziale è confermata dalla disciplina dettata dalla legge per i contratti di riallineamento e, più di recente, dalla disciplina dettata per incentivare l’emersione dell’economia sommersa.

La ratio della disciplina dei contratti di riallineamento può essere agevolmente compresa se si tiene conto delle esigenze che essa tende a soddisfare.

Il godimento degli sgravi e della fiscalizzazione è stato condizionato all’erogazione di trattamenti non inferiori a quelli previsti dalla contrattazione collettiva nazionale. Di conseguenza, le imprese che non avevano rispettato tali condizioni, da un lato, non avevano diritto agli sgravi fiscali e alla fiscalizzazione e sarebbero state obbligate a restituire le somme corrispondenti ai benefici indebitamente goduti. Dall’altro, quelle imprese erano anche inadempienti alle obbligazione contributive, posto che, la retribuzione minima assoggettabile a contribuzione previdenziale è, dopo la legge 389/1989 quella prevista dalla contrattazione collettiva nazionale.

In questa situazione, il legislatore ha presunto che l’erogazione dei trattamenti retributivi inferiori a quelli previsti dalla contrattazione collettiva nazionale fosse un sintomo delle difficoltà economiche di quelle imprese che avevano potuto sopravvivere e mantenere livelli di occupazione. Peraltro il legislatore ha avvertito che quelle imprese, se fossero state escluse dai benefici degli sgravi e della fiscalizzazione,e costrette a adempiere agli obblighi contributivi evasi, sarebbero entrate in crisi.

È stata così avvertita l’esigenza di salvaguardare i livelli occupazionali alleggerendo l’onere della contribuzione previdenziale.

Esigenza è stata soddisfatta abitando l’autonomia sindacale a stipulare contratti di riallineamento e cioè accordi territoriali o aziendali che prevedono programmi di graduale ( triennale e a volte quadriennale) riallineamento dei trattamenti retributivi praticati a quelli previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

E per effetto dell’adesione ai contratti di riallineamento, da un lato le imprese continuano a beneficiare degli sgravi contributivi e della fiscalizzazione; dall’altro quell’adesione comporta la sanatoria dei contributi evasi per effetto dell’illegittima fruizione degli sgravi e della fiscalizzazione e delle relative sanzioni.

Peraltro, il legislatore, al fine di evitare facili elusioni, ha consentito quell’equiparazione a condizione che i contratti di riallineamento siano soltanto stipulati da organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

 

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