Per individuare le caratteristiche del rapporto tra lo Stato e gli enti previdenziali occorre muovere dalla constatazione che tra lo Stato e gli enti pubblici possono intercorrere relazioni diverse.

L’attività di un ente pubblico può essere soltanto rilevante per lo Stato; l’ente pubblico può svolgere una sua propria attività e, però, nel contempo deve curare un fine statuale; inoltre può essere titolare di un compito che è esclusivamente statuale e perciò la sua attività è posta per intero al servizio dello Stato.

Quando sussiste soltanto una connessione e non una coincidenza fra gli interessi dello Stato e quelli dell’ente pubblico, quest’ultimo gode di una certa autonomia. Diversamente accade per gli enti strumentali, i quali sono necessariamente vincolati al perseguimento dell’interesse pubblico statuale in vista del quale sono stati istituiti.

Per gli enti previdenziali lo Stato provvede non solo ad istituirli, ma determina altresì l’ordinamento, ne prevede e ne nomina agli organi, stabilisce l’indirizzo politico- amministrativo della loro attività, precisando i modi e i limiti in cui deve essere realizzata la tutela previdenziale, li sottopone infine al suo controllo.

La competenza delle rappresentanze delle categorie produttive in materia di realizzazione della tutela previdenziale va ricercata ai livelli stessi nei quali si operano le fondamentali scelte di indirizzo della politica previdenziale. Infatti, lo Stato, se affida agli enti previdenziali il perseguimento di fini che non sono suoi, provvede anche al reperimento dei mezzi che sono necessari al loro raggiungimento.

Ciò avviene contribuendo direttamente al loro finanziamento o imponendo l’obbligo di contribuire ad alcuni soggetti.

Il carattere della strumentalità non manca neanche per gli enti previdenziali privatizzati (d.lgs. 30 giugno 1994, n. 509 ). Infatti, la facoltà riconosciuta dalla legge ad alcuni enti pubblici previdenziali di trasformarsi in associazioni o fondazioni è prevalentemente in funzione della privatizzazione della attività di gestione delle loro risorse. Sia pure nella nuova veste di enti privati esercenti pubbliche funzioni, gli enti previdenziali “privatizzati” devono soddisfare, oltre all’interesse individuale degli associati, anche il fine pubblico della tutela previdenziale secondo l’art. 38 cost. Così la legge ha previsto che gli enti previdenziali privatizzati possano accorparsi tra loro o includere altre categorie professionali di nuova istituzione che dovessero risultare prive di una tutela previdenziale pensionistica.

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