Il lavoro può essere prestato anche nell’esecuzione di altri tipi contrattuali, diversi dal contratto di lavoro subordinato. È contraddistinto dall’esecuzione di lavoro “prevalentemente” personale, ma “senza vincolo di subordinazione”, il contratto di opera, anche esso contratto di scambio, a prestazioni corrispettive. La disciplina dettata per il contratto di opera, peraltro, prescinde dall’esercizio abituale dell’attività lavorativa da parte del prestatore di opera e non prende in considerazione la fattispecie del lavoro autonomo continuativo funzionalizzato all’attività dell’impresa altrui.

In particolare, non viene operato alcun riferimento all’ipotesi dello svolgimento di più opere o servizi tra loro collegati e, tantomeno, all’ipotesi in cui la pluralità di opere o servizi sia resa nell’ambito dell’esecuzione di un programma negoziale unitario, tale da realizzare un “interesse” del committente che è qualitativamente, e non soltanto quantitativamente, diverso da quello soddisfatto con la prestazione della singola opera o del singolo servizio o con la mera reiterazione di più opere o più servizi isolatamente considerati. Il lavoro autonomo, inoltre, può essere svolto nell’ambito di taluni dei contratti aventi “disciplina particolare” nel libro IV.

Tra questi, va ricordato il contratto di agenzia, ove è evidente la considerazione del profilo relativo alla destinazione funzionale della collaborazione dell’agente all’impresa altrui. La categoria degli agenti, infatti, è storicamente nata come esternalizzazione di una fase del ciclo produttivo dell’impresa. Si consideri che la stessa relazione al Codice Civile osservava che, in considerazione della “stabile collaborazione che l’agente presta all’impresa del preponente”, egli “costituisce un vero e proprio ausiliario” di questi, “anche se ha certi tratti di autonomia che rendono incompatibile la figura con quella dell’impiegato”.

L’evoluzione dei modi di produrre e di lavorare ha evidenziato la diffusione di altri rapporti di lavoro autonomo, diversi dall’agenzia, caratterizzati anche essi dalla collaborazione funzionale all’impresa di altri prestata non in modo subordinato. In particolare, è stata individuata e presa in considerazione dall’ordinamento una categoria di lavoratori, che utilizza come figura paradigmatica proprio quella degli agenti e dei rappresentanti di commercio e che è caratterizzata dallo svolgimento di una collaborazione personale non episodica, bensì “coordinata e continuativa”, con il medesimo committente. Per tali lavoratori, la dottrina ha coniato il termine di “parasubordinati”, proprio per alludere al fatto che essi si trovano in una situazione simile alla subordinazione, anche se non riconducibile ad essa.

Una prestazione di lavoro, infine, può essere dedotta anche nell’ambito di contratti di natura associativa, nell’ambito dei quali la prestazione delle parti è diretta al conseguimento di uno scopo comune. Così avviene nel rapporto dei soci che possono conferire la propria attività di lavoro nelle società di persone a scopo di lucro, o, più frequentemente, nelle società cooperative caratterizzate dallo scopo mutualistico. Allo stesso modo, lo “apporto” dell’associato nell’associazione in partecipazione poteva essere costituito dalla sua attività lavorativa.

In tutti questi casi, l’implicazione del lavoro in tipi contrattuali diversi dal contratto di lavoro subordinato pone due esigenze. La prima esigenza è quella di offrire una tutela adeguata anche alla persona che presta lavoro in esecuzione di tali contratti, tenuto conto che il lavoro deve essere tutelato “in tutte le sue forme ed applicazioni”. La seconda esigenza è quella di impedire che tali tipi contrattuali vengano utilizzati in modo scorretto, per mascherare, attraverso una simulazione o una frode alla legge, rapporti di lavoro aventi in concreto natura subordinata.

 

Richiedi gli appunti aggiornati
* Campi obbligatori

Lascia un commento