I rapporti contrattuali di fatto
Per rapporti contrattuali di fatto si intendono per i rapporti modellati secondo il contenuto di un determinato contratto tipico, che non lo scaturiscono però da atti di autonomia privata ma adattati socialmente rilevanti.
Nella nozione di contratti di fatto si comprendano alcuni rapporti (società di fatto, lavoro subordinato di fatto, gestione di fatto) svoltisi come se costituiti su base negoziale, ma che tale fonte non hanno per non essere state osservate norme cogenti (relative al concorso di elementi determinati) richiesti a pena di nullità: in tali casi, il contratto regolare non si costituisce, ma l’ordinamento intende salvare determinate situazioni costituitesi per effetto del rapporto svoltosi di fatto che stabilisce che, sulla base della specifica attività tenuta nell’ambito di un rapporto di fatto adeguantesi a quello giuridico, nasca una corrispondente obbligazione. Questa obbligazione pertanto deriva non da un contratto ma da un fatto idoneo a produrla in conformità dell’ordinamento giuridico: quindi si determina l’esigenza di stabilire caso per caso se ne l’ordinamento si trovi una norma che stabilisca, in relazione alla concreta attività svolta, il costituirsi di un’obbligazione con contenuto analogo a quello della obbligazione ex contractu.
Origine storica
Da un punto di vista storico l’origine della dottrina dei rapporti contrattuali di fatto è nata in Germania nell’era nazista e nacque come una sorta di denunzia della crisi della concezione individualista dell’ordinamento (espressa dal contratto) e dalla affermazione della forza dei fatti sociali quale fonte generale dei rapporti interprivati. Tuttavia, in questi termini la dottrina dei rapporti contrattuali di fatto ebbe vita breve anche perché la dottrina prevalente non fu disposta ad accettare lo svilimento del valore, del ruolo dell’autonomia privata sia perché fu piuttosto facile contestare la generale idoneità dei fatti a creare rapporti di contenuto patrimoniale.
Tuttavia, la dottrina dei rapporti contrattuali di fatto ha continuato ad avere un certo seguito nel caso dei rapporti contrattuali di massa come ad esempio nel caso dei servizi pubblici in particolare l’esempio può essere quello di chi sale su un autobus e perciò stesso e tenuto a pagare il biglietto. In questi rapporti, una parte della dottrina, ha affermato che non vi è una vera e propria fattispecie contrattuale perché ciò che pone in essere il rapporto in questi casi non è tanto uno scambio di consensi mai fatto obiettivo della utilizzazione della prestazione a pagamento.