La tutela dell’uomo che lavora e la volontà di evitarne lo sfruttamento costituiscono l’obiettivo principale dell’Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), della quale fanno parte gli Stati membri dell’Organizzazione delle Nazioni Unite. L’OIL svolge un’attività normativa in materia di lavoro, attraverso l’emanazione di raccomandazione e la predisposizione di progetti di convenzioni, che comunque devono essere recepite o ratificate da provvedimenti legislativi interni degli Stati membri.

Gli atti normativi dell’OIL, pur essendo espressione di importanti principi di civiltà giuridica, hanno avuto un’influenza relativa sull’evoluzione del diritto del lavoro italiano, giacché il nostro ordinamento ha già previsto livelli di tutela qualitativamente più elevati di quelli predisposti dalla Comunità internazionale.

Viceversa un’influenza sempre più penetrante rispetto all’ordinamento del lavoro in Italia ha assunto la normativa comunitaria. Gli atti dell’Unione Europea (regolamenti, direttive e decisioni) dispiegano efficacia nell’ordinamento degli stati membri in modo differente:

  • I regolamenti, contenenti precetti generali ed astratti, tendono ad uniformare le legislazioni nazionali, mentre le decisioni sono riferite a situazioni specifiche. Entrambi gli atti sono direttamente applicabili nei confronti degli Stati e degli individui, e prevalgono sulle norme di diritto interno eventualmente difformi
  • Le direttive, invece, tendono ad armonizzare le legislazioni nazionali dei Paesi membri attraverso la previsione di determinati Secondo la giurisprudenza della Corte di Giustizia, le direttive, anche in mancanza di norme di attuazione, possono avere efficacia verticale nei confronti dello Stato e degli Enti Pubblici, purché contengano disposizioni chiare, precise ed incondizionate; non hanno tuttavia efficacia orizzontale, ossia nei rapporti tra privati, perché altrimenti avrebbero la stessa efficacia dei regolamenti.
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