Le fonti del diritto sindacale

Le fonti del diritto sindacale sono quelle proprie del diritto generale.

Fanno capo all’Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL), la cui più nota attività consiste nell’adozione dei testi di convenzioni internazionali e di raccomandazioni in materia di lavoro.

Le convenzioni sono trattati destinati ad essere ratificati dagli stati membri, così da diventare vincolanti nel diritto interno. L’interpretazione è affidata alla Corte Internazionale di giustizia che ha sede all’Aja.

Le raccomandazioni non sono destinate alla ratifica ed hanno valore non normativo, ma di modello o indirizzo rispetto alle politiche nazionali del lavoro.

L’attività degli organi comunitari appare più incisiva. Infatti l’attività normativa dell’Unione Europea si attua in due forme prevalenti, ad opera del Consiglio e della Commissione.

I regolamenti sono atti generali obbligatori, di applicazione diretta nel diritto dei paesi membri; le direttive sono fonti giuridiche che vincolano gli stati membri ad adeguarsi nei risultati, queste godono di un’efficacia normativa indiretta, cioè condizionata all’emanazione di un apposito atto di recepimento interno. Le direttive hanno efficacia direttamente nei confronti dello Stato quando hanno un contenuto chiaro, preciso ed incondizionato; su questo si pronuncia la Corte di giustizia.

Le fonti interne

Il primo richiamo va alla Costituzione, i cui articoli direttamente rilevanti in tema di diritto sindacale sono il 39, sull’organizzazione sindacale e la contrattazione collettiva, il 40, sullo sciopero, il 46 sulla partecipazione dei lavoratori nell’impresa. All’insegna del principio della libertà di organizzazione sindacale si è affermata l’elaborazione dottrinale e giurisprudenziale sul sindacato come associazione non riconosciuta e sul contratto collettivo cosiddetto di diritto comune.

Il ruolo della legislazione nel diritto sindacale del secondo dopo-guerra è stato a lungo marginale. La prima tappa legislativa di rilievo è costituita dalla legge 20 Maggio 1970, numero 300, lo Statuto dei lavoratori, si tratta di una disciplina di sostegno dell’attività sindacale in azienda.

Una seconda tappa significativa l’ha segnata la legge n. 146 del 1990 (vd, l. 83/2000), intervenuta a disciplinare lo sciopero nei servizi pubblici essenziali.

Una terza tappa è rappresentata dal D. Lgs. n. 29 del 1993 (ora D. Lgs. n. 165 del 2001, Testo Unico del pubblico impiego).

La contrattazione collettiva riveste un ruolo centrale in ambito lavoristico, in quanto come fonte sindacale rileva per la parte obbligatoria dei contratti collettivi.

La giurisprudenza riveste in ogni paese occidentale un’importanza decisiva nella formazione ed applicazione del diritto sindacale.

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