Il Trattato di Roma ha previsto alcuni obiettivi che devono esser raggiunti dagli stati membri, tra cui alcuni aventi immediata rilevanza fiscale: l’approvazione di una tariffa doganale comune, l’eliminazione di ogni barriera doganale nei Paesi coinvolti nel trattato, la libera circolazione di persone, merci, capitali. La dottrina ritiene che non esista un contrasto tra il principio di riserva di legge e le fonti comunitarie: in merito ci sono 2 dottrine, la prima (minoritaria) che sostiene che la giustificazione delle fonti comunitarie sia da ricercarsi nel 10 Costituzione :”L’ordinamenti giuridico italiano si conforma alle norme di diritto internazionale generalmente riconosciute”, la critica di Tinelli sta nel fatto che non sembra corretto affermare che fonti comunitarie = fonti del diritto internazionale, in quanto son norme promananti da un organismo sovranazionale di cui l’Italia fa parte. La seconda tesi (prevalente) trova la base dell’obbligatorietà delle fonti comunitarie nella 2° parte dell’11 Costituzione: “L’Italia consente, in condizione di parità con gli altri stati, le limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace, la giustizia tra le nazioni, promuove, favorisce le org internazionali rivolte a questo scopo”.L’immediata efficacia delle norme UE deriva quindi da una autolimitazione della sovranità statale, prevista da una norma cos, che prevale sul principio della riserva di legge (che si riferisce alla produzione normativa interna) .

Fonti primarie di natura tributaria: Trattato di Roma, Parte II, Titolo I, Capo II (specie art 99, oggi in Mastricht, che mira ad obiettivi di armonizzazione della legislazione fiscale degli stati membri per assicurare instaurazione/funzionamento del mercato interno); norme modificative del Trattato. Queste disposizioni introducono importanti principi: divieto di discriminazione fiscale ecc. Fonti derivate: direttive e regolamenti (189 TCE). Direttive: anche se non attuate, per Corte Costituzionale e Corte di Lussemburgo sono direttamente applicabili dal giudice nazionale negli ordinamenti dei singoli stati, se i termini per attuazione siano scaduti. Discorso sulla disapplicazione anche applicabile alle direttive per Corte Costituzionale

Richiedi gli appunti aggiornati
* Campi obbligatori

Lascia un commento