L’obbligo del pagamento dei contributi previdenziali sorge immediatamente al verificarsi delle condizioni previste dalla legge.

La fattispecie da cui deriva come effetto giuridico il sorgere dell’obbligazione contributiva può essere costituita dal fatto che il soggetto obbligato diviene parte di un rapporto di lavoro subordinato, di lavoro autonomo o a volte familiare, oppure dallo svolgimento di una determinata attività in relazione all’iscrizione ad un determinato albo professionale.

A volte l’obbligazione contributiva sorge solo quanto si verifichino fatti ulteriori: l’esercizio di una determinata specifica attività rispetto alla generica prestazione del lavoro in posizione subordinata; lo svolgimento di una attività lavorativa rispetto ad un rapporto associativo o il trarre un certo profitto dallo svolgimento di una determinata attività. Quest’ultimo è il caso dei liberi professionisti che sono iscritti di diritto alle rispettive casse di previdenza e quindi sono automaticamente obbligati alla contribuzione previdenziale, se esercitano la professione con carattere di continuità.

L’obbligo contributivo si estingue con il venir meno delle condizioni per cui era sorto; ma anche per prescrizione. Questa è divenuta quinquennale dal 1° gennaio 1996.

La legge n. 335 del 1995 ha ridotto a cinque anni la prescrizione per tutte le altre contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria, restando, così, modificata anche la previgente prescrizione decennale per la contribuzione dovuta per la tutela contro gli infortuni e le malattie professionali e per la tutela di malattia.

 

Determinazione dell’obbligo contributivo

Secondo l’art. 23 Cost. nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge, quest’ultima non solo importa obbligo contributivo ma ne determina anche l’ammontare.

A volte i contributi sono determinati in misura fissa, invece altre volte, in misura proporzionale della retribuzione imponibile.

Retribuzione o reddito professionale costituiscono la base imponibile che deve essere valutata secondo i criteri stabiliti dalla legge che determina l’ammontare del contributo indicandone il tasso, cioè la percentuale rapportata alla base imponibile.

In alcuni casi però il tasso è fissato, o può essere variato, con decreto del presidente della repubblica su proposta del ministro del lavoro e delle politiche sociali.

In questi casi non è violato il precetto costituzionale che riserva alla legge l’imposizione di prestazioni personali o patrimoniali.

La legge determina le condizioni per l’esistenza dell’obbligo contributivo, mentre la discrezionalità attribuita all’autorità governativa e agli enti previdenziali deve essere esercitata nel rispetto dei criteri e nei casi determinati dalla legge.

Ai soggetti tenuti al pagamento dei contributi la legge impone anche obblighi accessori, rispetto a quello contributivo, allo scopo di fornire agli enti previdenziali elementi necessari per accertare l’esistenza dell’obbligo.

Questi obblighi accessori, assistiti a volte da sanzioni, sono imposti dalla legge al solo fine di fornire gli elementi necessari per accertare l’esistenza dell’obbligazione contributiva e l’ammontare dei contributi dovuti, deve ritenersi che il loro adempimento dia luogo a vere e proprie denunzie.

L’obbligazione contributiva non sorge per effetto dell’accertamento, ma è già venuta in essere nel momento in cui si sono verificate le condizioni oggettive e soggettive previste dalla legge.

 

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