Sull’osservanza dell’obbligazione vi­gila il rappresentante della sicurezza che viene eletto all’interno delle rap­presentanze sindacali aziendali o, nel caso in cui non esistano, direttamen­te da parte dei lavoratori appartenenti al gruppo omogeneo (art. 18 ss d.lgs 626/1994, in sostituzione dell’art. 9 st.lv.). Il rappresentante dalla si­curezza, oltre a vigilare sull’adempimento delle misure previste, individua quelle suggerite dalla particolarità del lavoro, dall’esperienza e dalla tecni­ca.

Il potere pubblico di controllo sull’applicazione delle norme sanzionate penalmente viene esercitato dagli ispettori delle Asl; non è venuta meno la generale competenza della sezio­ne ispettiva della Direzione provinciale del lavoro. Tale competenza, che riguarda più in generale il controllo sull’applicazione dell’intera legislazione del lavoro e previdenziale, sarà oggetto di apposita ed organica normativa da parte dei decreti legislativi cui fa riferimento l’art. 8 della L.5 febbraio 2003. I poteri che vengono esercitati dagli uffici ispettivi e che sa­ranno esercitati anche a seguito dei decreti legislativi, sono di due tipi: da un lato le diffide, con prescrizioni, dall’ altro gli ordini. Le diffide rappresentano una deroga ai generali poteri della polizia giudiziaria, con­feriti anche agli ispettori delle Asl; la polizia giudiziaria che venga a cono­scenza della commissione di reati dovrebbe elevare verbale e comunicarlo all’ autorità giudiziaria, competente in materia prevenzionistica anche per l’applicazione dell’ammenda, essendo esclusa l’oblazione amministrativa. Viceversa, i funzionari ispettivi invitano i datori a regolarizzare la posizione prescrivendo i tempi e le modalità della regolarizzazione. La più recente giurisprudenza è tut­tavia orientata nel senso che la diffida non escluda l’esercizio dell’azione penale da parte del pubblico ministero.

Gli ordini: le sanzioni penali. Gli ordini si hanno con riferimento alle misure non prescritte dalla legge o dai regolamenti, ma dettate dalla parti­colarità del lavoro, dalla tecnica e dall’esperienza, che vengono specificate dagli ispettori competenti. La violazione degli ordini dà luogo all’applicazione della sanzione previ­sta dall’art. 11 L. 520/1955.

Sono poi previste le inchieste da parte del giu­dice unico del tribunale penale a seguito del verificarsi dell’infortunio al fine di stabilire se lo stesso si è verificato o meno a causa della violazione delle misure di prevenzione. Sotto il profilo della repressione del reato le inchieste hanno scarsa importanza, in considerazione del fatto che l’imprenditore ha il tempo di eliminare le prove del nesso di causalità tra la violazione delle misure e l’infortunio verificatosi; esse assumono, tuttavia, importanza ai fini pre­venzionistici in quanto inducono l’imprenditore agli adempimenti non ef­fettuati precedentemente.

 

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