Sull’osservanza dell’obbligazione viÂgila il rappresentante della sicurezza che viene eletto all’interno delle rapÂpresentanze sindacali aziendali o, nel caso in cui non esistano, direttamenÂte da parte dei lavoratori appartenenti al gruppo omogeneo (art. 18 ss d.lgs 626/1994, in sostituzione dell’art. 9 st.lv.). Il rappresentante dalla siÂcurezza, oltre a vigilare sull’adempimento delle misure previste, individua quelle suggerite dalla particolaritĂ del lavoro, dall’esperienza e dalla tecniÂca.
Il potere pubblico di controllo sull’applicazione delle norme sanzionate penalmente viene esercitato dagli ispettori delle Asl; non è venuta meno la generale competenza della sezioÂne ispettiva della Direzione provinciale del lavoro. Tale competenza, che riguarda piĂą in generale il controllo sull’applicazione dell’intera legislazione del lavoro e previdenziale, sarĂ oggetto di apposita ed organica normativa da parte dei decreti legislativi cui fa riferimento l’art. 8 della L.5 febbraio 2003. I poteri che vengono esercitati dagli uffici ispettivi e che saÂranno esercitati anche a seguito dei decreti legislativi, sono di due tipi: da un lato le diffide, con prescrizioni, dall’ altro gli ordini. Le diffide rappresentano una deroga ai generali poteri della polizia giudiziaria, conÂferiti anche agli ispettori delle Asl; la polizia giudiziaria che venga a conoÂscenza della commissione di reati dovrebbe elevare verbale e comunicarlo all’ autoritĂ giudiziaria, competente in materia prevenzionistica anche per l’applicazione dell’ammenda, essendo esclusa l’oblazione amministrativa. Viceversa, i funzionari ispettivi invitano i datori a regolarizzare la posizione prescrivendo i tempi e le modalitĂ della regolarizzazione. La piĂą recente giurisprudenza è tutÂtavia orientata nel senso che la diffida non escluda l’esercizio dell’azione penale da parte del pubblico ministero.
Gli ordini: le sanzioni penali. Gli ordini si hanno con riferimento alle misure non prescritte dalla legge o dai regolamenti, ma dettate dalla partiÂcolaritĂ del lavoro, dalla tecnica e dall’esperienza, che vengono specificate dagli ispettori competenti. La violazione degli ordini dĂ luogo all’applicazione della sanzione previÂsta dall’art. 11 L. 520/1955.
Sono poi previste le inchieste da parte del giuÂdice unico del tribunale penale a seguito del verificarsi dell’infortunio al fine di stabilire se lo stesso si è verificato o meno a causa della violazione delle misure di prevenzione. Sotto il profilo della repressione del reato le inchieste hanno scarsa importanza, in considerazione del fatto che l’imprenditore ha il tempo di eliminare le prove del nesso di causalitĂ tra la violazione delle misure e l’infortunio verificatosi; esse assumono, tuttavia, importanza ai fini preÂvenzionistici in quanto inducono l’imprenditore agli adempimenti non efÂfettuati precedentemente.