Il sistema del diritto commerciale va letto alla luce dell’evoluzione dei principi generali che presiedono alla iniziativa economica. La concezione liberista dello Stato derivata da Rivo. France. E da teorie della scuola classica inglese si incentrava sull’assoluta autonomia dell’iniziativa economica dalla organizzazione politica. Ciò voleva dire affermazione del principio di libertà di iniziativa economica ed esclusione dai compiti istituzionali dello Stato non solo di ogni esercizio diretto di un’attività economica ma anche di ogni funzione regolatrice del processo economico. Tutto ciò però ha avuto attuazioni notevoli generate dalle forze capitalistiche e dall’ingigantirsi della situazione economica. Si è quindi giunti a un processo economico corretto e poi in un certo senso diretto dallo Stato. Finché l’intervento dello Stato si è limitato ad atti autoritativi le condizioni ambientali per l’imprenditore sono rimaste ancorate ai principi liberistici, ma ne momento in cui si passa dalla concezione individualistica dell’impresa economica a quella sociale, allora i principi del liberismo sono messi in discussione perché l’individuo non potrà agire a suo arbitrio ma dovrà far ciò che è socialmente necessario e farlo nei modi in cui è necessario per soddisfare con i propri i bisogni della collettività (potere d’iniziativa economica limitato a quando risponda a un’utilità sociale). Lo Stato si porrà allora come l’organizzazione sociale più idonea a esercitare un’attività di interesse collettivo. Il diritto quindi degrada a un diritto-funzione come tale controllabile e disciplinabile nella sua esplicazione.

La Carta del Lavoro (l. 14/1941) fu il primo atto di questo tipo (le sue disposizioni furono rese principi generali dell’ordinamento giuridico e criteri per interpretazione/applicazione della legge): in essa (2° disposizione) si legge che il lavoro è un dovere sociale per questo motivo tutelato dallo Stato; nella settima si legge che l’iniziativa privata è lo strumento più efficace e utile per la Nazione, la nona prevede intervento statale quando manchi o insufficiente l’iniziativa privata o se siano in gioco interessi politici.

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