Le attività svolte per finalità economiche possono consistere anche nella prestazione di servizi che soddisfano gli interessi di tutta la popolazione (es. apparecchiature per il riscaldamento) e, in questo senso, possono essere considerate oggettivamente di interesse generale. Tale circostanza, quindi, non esclude di per sé che chiunque possa e voglia svolgere un’attività del genere abbia il pieno diritto di farlo. La nostra Costituzione, infatti, riconosce pienamente la libera iniziativa economica (art. 41). Una recente disposizione costituzionale (art. 118 co. 4 modificato dalla l. cost. n. 3 del 2001) stabilisce addirittura che i pubblici poteri nazionali favoriscono l’automa iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà .

Qualora l’interesse generale possa essere soddisfatto con attività private svolte autonomamente, i pubblici poteri non possono sostituirsi ai privati ma piuttosto debbono rispettare e incoraggiare le loro iniziative (principio di sussidiarietà orizzontale).

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