Il principio di libertà vale anche nel campo dell’attività economica. L’art 41 Costituzione sostiene che “l’iniziativa economica privata è libera”, quindi all’iniziativa dei singoli è rimesso di creare l’impresa e determinare lo svolgimento dell’attività nel modo più opportuno per realizzare profitto. Il principio di libertà trova nel campo dell’iniziativa economica attenuazioni sia in conseguenza di leggi, sia per determinazioni vincolanti del governo. Questi limiti possono essere monopoli legali o necessità di autorizzazioni o previsioni di controlli. L’autorità pubblica quindi ha dei compiti di vigilanza: oggi ci si organizza secondo il modello delle “autorità amministrative indipendenti” che hanno la facoltà di dare con atti amministrativi a contenuto regolamentare quindi di applicazione generale, direttive nell’esercizio concreto dell’attività d’impresa, a cui gli imprenditori si devono per forza attenere. In termini generali la libertà di iniziativa economica si traduce come libertà di concorrenza e regime di libera concorrenza si contrappone al regime di monopolio cioè quello in cui la libertà economica è in grado di esplicarsi. La libertà sta però anche nella possibilità per le imprese di regolare i rapporti di concorrenza con gli altri imprenditori e per questo sono sorte le cosiddette “intese industrialicioè accordi tra imprenditori diretti a coordinare e limitare nel reciproco interesse l’attività d’impresa. La libertà individuale di iniziativa economica è presupposto necessario perchè il mercato sia oggettivamente concorrenziale, ma l’esplicazione di questa libertà può incidere sul mercato stesso. Bisognerà allora cercare un equilibrio tra il perseguimento di finalità generale ed obiettivi di efficienza ed equità che si vogliono raggiungere.

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