Tra i principi fondamentali dell’ordinamento si annovera la libertà economica, che viene codificata nel Codice civile del 1942 solo in modo implicito, con riferimento all’ordinamento dell’impresa e del lavoro. La Costituzione, al contrario, prevede espressamente (art. 41) la libertà di iniziativa economica e ne dispone la tutela, sebbene questa venga subordinata al limite dell’utilità sociale, della sicurezza e della libertà della persona.

L’interpretazione dominante dell’art 41 è restrittiva, nel senso che la proclamazione della libertà non riguarda l’attività, quanto piuttosto l’iniziativa economica: la libertà di intrapresa non comporta di per sé anche la libertà di svolgimento, ovvero l’assenza di ostacoli, di limiti e di prescrizioni. Di qui la profonda differenza che si deve tracciare tra la disciplina delle libertà individuali e la disciplina costituzionale dell’impresa.

Quadro normativo

Le diverse fonti che disciplinano l’attività economica sono tutte rivolte a renderne effettiva la libertà. Tali fonti, tuttavia, evitano di introdurre la concezione di un mercato libero in quanto non regolamentato, perché, sebbene sia necessario promuovere la libera iniziativa, questa deve essere mantenuta entro confini accettabili da tutti i membri della comunità sociale.

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