L’obbligazione retributiva qualifica il contratto di lavoro come contratto a prestazioni corrispettive o sinallagmatico. A questa categoria di contratti si applicano le norme generali sui cosiddetti rimedi sinallagmatici, medianti i quali viene tutelato l’interesse di ciascun contraente al puntuale e reciproco adempimento delle rispettive prestazioni.. Tra questi vi sono quelli sulla risoluzione per inadempimento (art. 1453 e ss.), per impossibilità sopravvenuta (1463 e ss.), per eccessiva onerosità sopraggiunta (1467 e ss.)..

Si può tuttavia ritenere che l’eccezione di inadempimento prevista dall’art. 1460 sia l’espressione più penetrante del principio della corrispettività delle prestazioni. Infatti, essendo la causa del contratto di lavoro individuata dallo scambio tra lavoro e retribuzione, tra le obbligazioni delle parti vi è un nesso (sinallagma) di interdipendenza non solo genetica, ma altresì funzionale e dunque attinente alla sua esecuzione. Si dice che un’obbligazione è causa dell’altra. Ne consegue che si potrà giungere alla sospensione delle rispettive obbligazioni quando, avendo ragione di temere che la controprestazione non sarà adempiuta, si invocherà l’eccezione di inadempimento.

Questo vale non solo nell’ipotesi di inadempimento imputabile, ma anche nell’ipotesi di impossibilità oggettiva sopravvenuta, nonché in quella di eccessiva onerosità. La necessaria ricuperabilità della prestazione impedita e la conseguente impossibilità dell’adempimento comportano che l’impossibilità sopravvenuta sia da ritenere definitiva oltre che totale. Nel caso del lavoro subordinato sarà possibile solo la restituzione della retribuzione eventualmente corrisposta in anticipo o la corresponsione per ingiustificato arricchimento (2041 c.c.).

In conclusione, i casi di impossibilità sopravvenuta solo marginalmente danno luogo alle normali conseguenze della risoluzione del contratto. Questa, infatti, è operativa soltanto per il futuro, in ragione dell’irripetibilità delle prestazioni rese e viene surrogata dalle vicende previste dalla legge o dall’autonomia contrattuale della sospensione del rapporto (2110, 2111 c.c.) oppure del recesso unilaterale dal contratto(2118, 2119), previste dalla legge o dall’autonomia contrattuale.

 

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