Al licenziamento ingiustificato si applica o il regime reale, sancito dall’art.18 st.lv., o il regime obbligatorio, sancito dall’art.8 L. 604/1966, come modificato dalla L. 108/1990.
L’ambito del regime reale. Il regime reale, che si estende a tutte le ipotesi d’illegittimità del licenziamento, riguarda i datori con più di 60 dipendenti o le unità produttive con più di 15 dipendenti. Il numero di dipendenti per unità produttiva d’impresa agricola, o per più unità nello stesso comune, è di sei. Si applica altresì, quale che sia il numero dei dipendenti, al licenziamento per motivo discriminatorio per ragioni sessuali, ideologiche, di razza di lingua, ai sensi dell’art. 3 L. 108/1990. L’art. 18 st.lv., si applica, a prescindere dal numero dei dipendenti, anche ai rapporti privatistici di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, con qualche disposizione particolare, come, ad esempio, in materia di licenziamento disciplinare; tale estensione si desume dall’art. 51, co. 2 d.lgs. 165/2001.
Art. 18 st.lv. e rapporti speciali. È richiesto viceversa il numero dei dipendenti per l’applicazione dell’art. 18 st.lv. ai dipendenti naviganti delle imprese di navigazione sia marittima che aerea; si applicano altresì, anche al licenziamento disciplinare, i commi 1, 2 e 3 dello statuto dei lavoratori, come disposto dallo stesso art. 35 co. 3 st.lv., modificato dalla sentenza n. 364 del 1999; resta, viceversa, fuori della portata dell’art.18 st.lv. il rapporto di lavoro nel settore degli autoferrotranviari e ferroviario, regolato con disposizioni speciali (L. 148/1931, modificato dalla L. 270/1988 e L. 210/1931).
L’ambito del regime obbligatorio. Il regime obbligatorio, che si riferisce soltanto al licenziamento ingiustificato, rilevante come illecito, si applica oltre che ai datori con meno di 61 dipendenti e alle unità produttive con meno di 16, anche alle organizzazioni di tendenza. L’incostituzionalità di tale esclusione è stata negata dalla giurisprudenza, in considerazione delle particolarità dell’ organizzazione di tendenza, che renderebbero difficile la reintegrazione nel posto di lavoro.
Ai fini dell’individuazione del regime da applicare s’intende per unità produttiva di un’impresa una struttura con autonomia produttiva; con riguardo ai datori non imprenditori l’unità produttiva assume rilievo in considerazione dell’autonomia amministrativa, come quella della sede periferica di un’associazione. L’importante è che l’autonomia della struttura produttiva sia oggettivamente provata.