Al licenziamento ingiustificato si applica o il regime reale, sancito dal­l’art.18 st.lv., o il regime obbligatorio, sancito dall’art.8 L. 604/1966, co­me modificato dalla L. 108/1990.

L’ambito del regime reale. Il regime reale, che si estende a tutte le ipo­tesi d’illegittimità del licenziamento, riguarda i datori con più di 60 dipendenti o le unità produttive con più di 15 dipendenti. Il numero di dipendenti per unità produtti­va d’impresa agricola, o per più unità nello stesso comune, è di sei. Si ap­plica altresì, quale che sia il numero dei dipendenti, al licenziamento per motivo discriminatorio per ragioni sessuali, ideologiche, di razza di lin­gua, ai sensi dell’art. 3 L. 108/1990. L’art. 18 st.lv., si applica, a prescindere dal numero dei dipendenti, anche ai rapporti privatistici di lavoro alle dipen­denze delle pubbliche amministrazioni, con qualche disposizione partico­lare, come, ad esempio, in materia di licenziamento disciplinare; tale e­stensione si desume dall’art. 51, co. 2 d.lgs. 165/2001.

      Art. 18 st.lv. e rapporti speciali. È richiesto viceversa il numero dei di­pendenti per l’applicazione dell’art. 18 st.lv. ai dipendenti naviganti delle imprese di navigazione sia marittima che aerea; si applicano altresì, anche al licenziamento disci­plinare, i commi 1, 2 e 3 dello statuto dei lavoratori, come disposto dallo stesso art. 35 co. 3 st.lv., modificato dalla sentenza n. 364 del 1999; resta, viceversa, fuori della portata dell’art.18 st.lv. il rapporto di lavoro nel settore degli autoferrotranviari e ferroviario, regolato con disposizioni speciali (L. 148/1931, modificato dalla L. 270/1988 e L. 210/1931).

L’ambito del regime obbligatorio. Il regime obbligatorio, che si riferi­sce soltanto al licenziamento ingiustificato, rilevante come illecito, si ap­plica oltre che ai datori con meno di 61 dipendenti e alle unità produttive con meno di 16, anche alle organizzazioni di tendenza. L’incostituzionalità di tale esclusione è stata negata dalla giurisprudenza, in considerazione delle particolarità dell’ organizza­zione di tendenza, che renderebbero difficile la reintegrazione nel posto di lavoro.

Ai fini dell’individuazione del regime da applicare s’intende per unità produttiva di un’impresa una struttura con autonomia produttiva; con riguardo ai datori non imprenditori l’uni­tà produttiva assume rilievo in considerazione dell’autonomia ammini­strativa, come quella della sede periferica di un’associazione. L’importan­te è che l’autonomia della struttura produttiva sia oggettivamente provata.

 

Lascia un commento