La liberalizzazione dl trasporto ferroviario nel quadro della disciplina comunitaria

Il settore del trasporto ferroviario è stato oggetto di numerosi interventi legislativi di riforma rivolti alla liberalizzazione del mercato. A partire dagli anni ’90, infatti, si è avviato il processo di liberalizzazione.

I Soggetti del servizio ferroviario

Dobbiamo distinguere tra:

  1. gestore dell’infrastruttura: è l’organismo o l’impresa cui spetta l’attività principale della creazione e della manutenzione dell’infrastruttura ferroviaria, nonché della gestione dei sistemi di controllo e di sicurezza dell’infrastruttura;
  2. impresa ferroviaria: è qualsiasi impresa pubblica o privata che, titolare di una licenza, risulti incaricata principalmente della prestazione di servizi per il trasporto di merci e/o di persone per ferrovia, nonché dell’attività di garante obbligatoria della trazione.

 

I presupposti per l’esercizio del trasporto ferroviario: la licenza ed il certificato di sicurezza

Il diritto allo svolgimento del servizio del trasporto ferroviario è riconosciuto a quelle imprese cui lo Stato membro abbia rilasciato apposita licenza.

La licenza è “un’autorizzazione rilasciata da uno Stato membro a un’impresa cui è riconosciuta la qualità di impresa ferroviaria”.

Ogni Stato membro deve indicare gli enti predisposti al rilascio delle licenze cui è fatto divieto prestare direttamente i servizi di trasporto, dovendo sussistere ogni indipendenza rispetto agli organismi o alle imprese che prestano tali servizi.

Nel nostro ordinamento è autorizzato al rilascio delle licenze il Ministro dei Trasporti.

Ai fini del riconoscimento di Impresa Ferroviaria, occorre dimostrare il possesso di determinati requisiti in materia di:

  1. onorabilità: il requisito dell’onorabilità ricorre nelle ipotesi di mancanza di condanne conseguenti gravi illeciti penali o violazioni di leggi, e nelle ipotesi di mancato assoggettamento a procedure di natura fallimentare;
  2. capacità finanziaria: in questo caso i requisiti sussistono se l’impresa ferroviaria richiedente è in grado di provare che potrà far fronte ai suoi obblighi effettivi e potenziali, stabiliti in base a presupposti realistici, per un periodo di 12 mesi;
  3. capacità professionale: in questo caso la sussistenza dei requisiti presuppone il possesso da parte dell’impresa ferroviaria di una adeguata organizzazione gestionale, di un personale pienamente qualificato e di materiale rotabile tali da garantire un alto livello di sicurezza per le operazioni da svolgere.

Affinché sia rilasciata la licenza occorre, altresì, che l’impresa ferroviaria abbia un’idonea assicurazione “a copertura della responsabilità civile in caso di incidenti, in particolare per quanto riguarda i passeggeri, il bagaglio, le merci trasportate, la posta e i terzi”.

La licenza concessa può essere soggetta a sospensione o revoca nelle ipotesi in cui la competente autorità verifichi la mancanza dei requisiti fissati dalla direttiva per l’accesso al mercato.

In particolare, se una licenza viene sospesa o revocata per mancanza dei requisiti in materia di idoneità finanziaria, l’”autorità preposta al rilascio della licenza può concedere una licenza temporanea, purché non sia compromessa la sicurezza”.

La validità della licenza temporanea è di massimo 6 mesi.

Ma, infine, va notato come l’impresa che abbia ottenuto la licenza, debba essere altresì in possesso del certificato di sicurezza, rilasciato in osservanza dei requisiti di sicurezza stabiliti dal Ministro dei Trasporti.

Il Trasporto Ferroviario nell’ordinamento nazionale

Nel 1992 l’Ente Ferrovia dello Stato si è trasformato in Società per Azioni. E ulteriori modifiche sono intervenute con la liberalizzazione del settore.

Infatti sono state costituite due distinte società:

Infrastruttura SpA: incaricata della gestione dell’infrastruttura ferroviaria;

Trenitalia SpA: cui compete lo svolgimento dei servizi di trasporto.

E ulteriori modifiche hanno riguardato i rapporti tra lo Stato e le Ferrovie dello Stato; e la regolamentazione di questo rapporto trova la propria fonte in un:

  1. atto di concessione: la concessione è stata trasformata in una licenza di durata settennale, che ha comportato l’abolizione del monopolio in capo alle Ferrovie dello Stato sui servizi di trasporto ferroviario passeggeri e merci
  2. contratto di programma.
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