Nozione e tipi

Col contratto di trasporto, una parte (il vettore) si obbliga, dietro corrispettivo, a trasportare persone o cose da un luogo ad un altro.

Oggetto del contratto di trasporto è quindi il trasferimento nello spazio di persone o cose.

La disciplina di questo contratto è diversa a seconda dell’oggetto del trasporto e del mezzo con cui il trasporto stesso viene eseguito.

Già il codice civile detta una disciplina differenziata per il trasporto di persone e per il trasporto di cose. Inoltre tale disciplina è integralmente applicabile solo ai trasporti terrestri su strada in quando il trasporto marittimo ed il trasporto aereo sono specificamente regolati dal codice della navigazione, mentre il trasporto ferroviario interno da parte delle Ferrovie dello Stato è disciplinato da apposite leggi speciali.

Disciplina comune a tutti i tipi di trasporto è quella dettata dall’art. 1679 per le imprese (private e pubbliche) che gestiscono servizi di linea in regime di concessione amministrativa.

 

Pubblici servizi di linea

Per assicurare il servizio alla generalità degli utenti e per evitare abusi a loro danno, la libertà di contrarre di tali imprese subisce limiti identici a quelli posti per le imprese che operano in regime di monopolio.

Il concessionario infatti:

è obbligato ad accettare le richieste di trasporto che siano compatibili con i mezzi ordinari dell’impresa

deve rispettare la parità di trattamento fra i diversi richiedenti, secondo le condizioni generali stabilite nell’atto di concessione e rese note al pubblico.

 

Il trasporto di persone

La disciplina dettata dal codice civile per il trasporto di persone riguarda esclusivamente la responsabilità del vettore.

Il contratto è di soli costituito da un biglietto di viaggio. Questo è un semplice documento di legittimazione, non un titolo di credito. Serve solo ad identificare l’avente diritto alla prestazione e di regola costituisce l’unico mezzo di prova per l’esercizio dei diritti derivanti dal contratto. Con la conclusione del contratto il vettore si obbliga non solo a trasportare l’avente diritto ma anche a farlo arrivare indenne nel luogo di arrivo e ad evitare perdite od avarie alle cose che il viaggiatore porta con sé. Ne consegue che il vettore:

è responsabile per il ritardo o la mancata esecuzione del trasporto

è inoltre responsabile dei sinistri che colpiscono la persona del viaggiatore durante il trasporto e la perdita o avaria del bagaglio se non prova di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno.

Il vettore potrà perciò liberarsi solo provando che il sinistro è dovuto a caso fortuito, a fatto del danneggiato (ad esempio è sceso dall’autobus in corsa) o di terzi (ad esempio incidente causato dal conducente di altro autoveicolo).

 

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