Nozione e tipi

Col contratto di trasporto, una parte (il vettore) si obbliga, dietro corrispettivo, a trasportare persone o cose da un luogo ad un altro.

Oggetto del contratto di trasporto è quindi il trasferimento nello spazio di persone o cose.

La disciplina di questo contratto è diversa a seconda dell’oggetto del trasporto e del mezzo con cui il trasporto stesso viene eseguito.

Già il codice civile detta una disciplina differenziata per il trasporto di persone e per il trasporto di cose. Inoltre tale disciplina è integralmente applicabile solo ai trasporti terrestri su strada in quando il trasporto marittimo ed il trasporto aereo sono specificamente regolati dal codice della navigazione, mentre il trasporto ferroviario interno da parte delle Ferrovie dello Stato è disciplinato da apposite leggi speciali.

Disciplina comune a tutti i tipi di trasporto è quella dettata dall’art. 1679 per le imprese (private e pubbliche) che gestiscono servizi di linea in regime di concessione amministrativa.

 

Pubblici servizi di linea

Per assicurare il servizio alla generalità degli utenti e per evitare abusi a loro danno, la libertà di contrarre di tali imprese subisce limiti identici a quelli posti per le imprese che operano in regime di monopolio.

Il concessionario infatti:

è obbligato ad accettare le richieste di trasporto che siano compatibili con i mezzi ordinari dell’impresa

deve rispettare la parità di trattamento fra i diversi richiedenti, secondo le condizioni generali stabilite nell’atto di concessione e rese note al pubblico.

 

Il trasporto di persone

La disciplina dettata dal codice civile per il trasporto di persone riguarda esclusivamente la responsabilità del vettore.

Il contratto è di soli costituito da un biglietto di viaggio. Questo è un semplice documento di legittimazione, non un titolo di credito. Serve solo ad identificare l’avente diritto alla prestazione e di regola costituisce l’unico mezzo di prova per l’esercizio dei diritti derivanti dal contratto. Con la conclusione del contratto il vettore si obbliga non solo a trasportare l’avente diritto ma anche a farlo arrivare indenne nel luogo di arrivo e ad evitare perdite od avarie alle cose che il viaggiatore porta con sé. Ne consegue che il vettore:

è responsabile per il ritardo o la mancata esecuzione del trasporto

è inoltre responsabile dei sinistri che colpiscono la persona del viaggiatore durante il trasporto e la perdita o avaria del bagaglio se non prova di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno.

Il vettore potrà perciò liberarsi solo provando che il sinistro è dovuto a caso fortuito, a fatto del danneggiato (ad esempio è sceso dall’autobus in corsa) o di terzi (ad esempio incidente causato dal conducente di altro autoveicolo).

 

Il trasporto di cose

Il trasporto di cose è contratto consensuale concluso fra il mittente ed il vettore.

Colui al quale la merce deve essere consegnata nel luogo di arrivo (il destinatario) può essere lo stesso mittente o persona diversa da questi designata.

Il mittente è tenuto a fornire al vettore tutte le indicazioni necessarie per l’individuazione della cosa da trasportare e per l’esecuzione del trasporto. Tali indicazioni sono di regola contenute in un apposito documento – la lettera di vettura – rilasciata dal mittente al vettore. Su richiesta del mittente, il vettore è tenuto a rilasciare al mittente un duplicato della lettera di vettura o una ricevuta di carico.

Il duplicato della lettera di vettura o la ricevuta di carico possono essere rilasciati anche con la clausola all’ordine

In questo caso diventano titoli di credito rappresentativi della merce. Il possessore del titolo potrà perciò esercitare tutti i diritti derivanti dal contratto di trasporto o trasferirli mediante girata del titolo.

Titoli di credito rappresentativi sono anche la polizza di carico, la polizza ricevuta per l’imbarco e gli ordini di consegna (nel trasporto marittimo) oppure la lettera di trasporto aereo (nel trasporto aereo).

Dal contratto di trasporto nascono obbligazioni sia a carico del mittente sia a carico del vettore.

Obbligo fondamentale del mittente è quello di pagare il corrispettivo del trasporto, salvo che con apposita clausola questo non sia stato posto a carico del destinatario.

Obbligazione fondamentale del vettore è quella di eseguire il trasporto secondo le modalità convenute e di consegnare la merce al destinatario.

Il vettore è inoltre tenuto a custodire le cose fino alla consegna e dovrà chiedere immediatamente istruzioni al mittente in caso di impedimenti o ritardi nell’esecuzione del trasporto per cause a lui non imputabili.

Il vettore può infine assumersi l’obbligo di riscuotere per conto del mittente il prezzo della merce consegnata al destinatario.

Come nel trasporto di persone, il vettore risponde per la mancata esecuzione del trasporto o per il ritardo. Per sottrarsi al risarcimento dei danni dovrà fornire la prova che l’inadempimento è dovuto a causa a lui non imputabile.

Il vettore è inoltre responsabile per la perdita o per l’avaria delle cose consegnategli, dal momento in cui le riceve al momento in cui le consegna al destinatario.

È questa la cosiddetta responsabilità ex recepto del vettore.

Infatti, per sottrarsi al risarcimento dei danni il vettore è tenuto a fornire la prova che la perdita o l’avaria sono dovute ad una delle seguenti cause a lui non imputabili:

caso fortuito (ad esempio tromba d’aria, uragano, ciclone, furto o incendio)

natura o vidi delle cose trasportate o del loro imballaggio

fatto del mittente o del destinatario.

Ne consegue che resta a carico del vettore il rischio della perdita o dell’avaria per cause equivoche o ignote.

 

Lascia un commento