Il trasporto di cose è contratto consensuale concluso fra il mittente ed il vettore.
Colui al quale la merce deve essere consegnata nel luogo di arrivo (il destinatario) può essere lo stesso mittente o persona diversa da questi designata.
Il mittente è tenuto a fornire al vettore tutte le indicazioni necessarie per l’individuazione della cosa da trasportare e per l’esecuzione del trasporto. Tali indicazioni sono di regola contenute in un apposito documento – la lettera di vettura – rilasciata dal mittente al vettore. Su richiesta del mittente, il vettore è tenuto a rilasciare al mittente un duplicato della lettera di vettura o una ricevuta di carico.
Il duplicato della lettera di vettura o la ricevuta di carico possono essere rilasciati anche con la clausola all’ordine
In questo caso diventano titoli di credito rappresentativi della merce. Il possessore del titolo potrà perciò esercitare tutti i diritti derivanti dal contratto di trasporto o trasferirli mediante girata del titolo.
Titoli di credito rappresentativi sono anche la polizza di carico, la polizza ricevuta per l’imbarco e gli ordini di consegna (nel trasporto marittimo) oppure la lettera di trasporto aereo (nel trasporto aereo).
Dal contratto di trasporto nascono obbligazioni sia a carico del mittente sia a carico del vettore.
Obbligo fondamentale del mittente è quello di pagare il corrispettivo del trasporto, salvo che con apposita clausola questo non sia stato posto a carico del destinatario.
Obbligazione fondamentale del vettore è quella di eseguire il trasporto secondo le modalità convenute e di consegnare la merce al destinatario.
Il vettore è inoltre tenuto a custodire le cose fino alla consegna e dovrà chiedere immediatamente istruzioni al mittente in caso di impedimenti o ritardi nell’esecuzione del trasporto per cause a lui non imputabili.
Il vettore può infine assumersi l’obbligo di riscuotere per conto del mittente il prezzo della merce consegnata al destinatario.
Come nel trasporto di persone, il vettore risponde per la mancata esecuzione del trasporto o per il ritardo. Per sottrarsi al risarcimento dei danni dovrà fornire la prova che l’inadempimento è dovuto a causa a lui non imputabile.
Il vettore è inoltre responsabile per la perdita o per l’avaria delle cose consegnategli, dal momento in cui le riceve al momento in cui le consegna al destinatario.
È questa la cosiddetta responsabilità ex recepto del vettore.
Infatti, per sottrarsi al risarcimento dei danni il vettore è tenuto a fornire la prova che la perdita o l’avaria sono dovute ad una delle seguenti cause a lui non imputabili:
caso fortuito (ad esempio tromba d’aria, uragano, ciclone, furto o incendio)
natura o vidi delle cose trasportate o del loro imballaggio fatto del mittente o del destinatario.
Ne consegue che resta a carico del vettore il rischio della perdita o dell’avaria per cause equivoche o ignote.