E’ la prima fondamentale fonte dell’ordinamento interno :

condiziona tutte le altre;

è sovraordinata a tutte;

è la massima espressione dell’originarietà-esclusività dell’ordinamento normativo;

è la fonte suprema dei poteri interni di produzione normativa e fonte e limite dei poteri esterni.

Ha efficacia:

attiva: pone norme valide fino all’abrogazione da parte di fonti cui lei stessa demanda questo

potere;

passiva: resiste all’abrogazione da parte di fonti non da essa autorizzate e nei limiti di

forma e di sostanza in cui ciò sia consentito.

La sua superiorità si manifesta proprio nello stabilire le condizioni di validità del procedimento e dei contenuti della propria revisione.

 

Si distinguono 2 concetti di costituzione:

in senso lato il termine indica la struttura fondamentale di una comunità politica. In questo senso tutti hanno una Costituzione.

in un significato più ristretto, il termine designa la legge suprema che in ogni Stato definisce i diritti e i doveri dei cittadini. In questo senso la costituzione è un documento legislativo scritto che disciplina gli organi fondamentali dello Stato. La costituzione è una legge più importante delle leggi ordinarie.

 

Esistono diverse tipologie:

costituzioni concesse: elargite dal sovrano al popolo;

costituzioni votate: deliberate dal popolo, mediante l’elezione di un’assemblea costituente;

costituzioni flessibili: si possono modificare con le stesse procedure e le stesse maggioranze parlamentari richieste per l’emanazione delle leggi ordinarie; la legge del Parlamento è idonea a modificare o abrogare norme Costituzionali. Una Costituzione non scritta è sempre flessibile.

costituzioni rigide: sono modificabili con procedure più complesse (procedure rinforzate o aggravate) (è il caso della nostra Costituzione); la legge ordinaria non può né abrogarla né modificarla né contraddirvi. La rigidità di una Costituzione è garantita dalla possibilità che le norme contrastanti con la Costituzione siano eliminate; il compito di giudicare gli eventuali contrasti tra leggi e Costituzione è affidato, in Italia alla Corte Costituzionale. E’ una costituzione rigida, cioè modificabile con procedimento aggravato rispetto a quello previsto

per la legislazione ordinaria (138 C). Ma non tutte le sue norme sono revisionabili; l’art 139 vieta la revisione della forma repubblicana, che si concreta nella:

elettività del capo dello stato (83, 85 C);

sovranità popolare (1 C);

autonomia degli enti territoriali (5 C);

elezione delle rappresentanze politiche (56, 57 C);

libertà di associazione, pensiero, voto (18, 21, 48 C).

 

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