È stato ricordato che nell’insieme degli atti e dei fatti giuridici, quelli normativi detengono una posizione di primizia, nel senso che qualunque fatto incompatibile con le norme da essi prodotte va considerato antigiuridico; questo con particolare riguardo ai regolamenti, che nel rapporto con i provvedimenti sono contraddistinti normalmente dalla loro inderogabilità, cioè dalla loro prevalenza nei confronti degli atti sostanzialmente amministrativi.

Così quei provvedimenti amministrativi che assumono il nome di ordinanze vengono spesso dotati della capacità di contraddire le leggi stesse, salvi soltanto i principi generali dell’ordinamento. Del pari, in diritto civile sono ben note le norme dispositive o suppletive, che rispettivamente cedono di fronte a patti contrari, derivanti da un legittimo esercizio dell’autonomia privata, ovvero si limitano a colmare le eventuali lacune dei patti medesimi.

In secondo luogo è stato giustamente osservato che l’interpretazione delle norme giuridiche obbedisce a regole particolari, in vario senso diverse da quelle che volta per volta si applicano nell’interpretare l’una o l’altra specie di atti non normativi. Peculiare delle norme giuridiche è l’essere costitutive dell’ordinamento stesso: con la conseguenza necessaria che ognuna di esse concorre a formare un sistema normativo dal quale discende la sua giuridicità. Di qui la decisiva importanza dell’interpretazione sistematica; sicché l’interpretazione letterale e quella imperniata sulla “intenzione del legislatore” non hanno in tal campo una piena preminenza, ma devono fare i conti con il senso che ogni norma acquisisce nei suoi collegamenti con il circostante diritto oggettivo.

In linea di massima le norme giuridiche da applicare al caso s’impongono ai giudici in qualsiasi tipo di giudizio, siano o non siano state dedotte dalle parti. Il principio jura novit curia, in base al quale il giudice stesso è tenuto anzitutto ad individuare d’ufficio la norma o le norme applicabili, in virtù di un’assoluta presunzione di conoscenza.

Ancora, le norme giuridiche e le relative fonti rilevano ai fini del compito precipuo e caratterizzante della Corte di Cassazione, che consiste nell’assicurare “l’esatta osservanza e l’uniforme interpretazione della legge”. In altri termini spetta a tale corte accertare eventuali errori di diritto.

 

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