Il dibattito sulle regioni sulle regioni si riapre in Italia non appena caduto il regime fascista; ma non produce esiti concreti per oltre vent’anni, se non nei riguardi delle autonomie regionali differenziate. È anzi il governo Badoglio un “alto commissario” ed una “giunta consultiva” relativamente alla Sardegna. Senonché, mentre la Sardegna non acquista ancora una vera autonomia viceversa alla rapidissima emanazione di uno statuto speciale per le regionali siciliana.

Tanto in relazione alla Sicilia, alla Sardegna ed alla Valle d’Aosta, quanto in vista dell’Alto Adige, l’Assemblea costituente si trova pertanto, di fronte ad una serie di passi più o meno compiuti. Nel prevedere “forme e condizioni particolari di autonomia”, l’art. 116 Cost. si riferisce testualmente, anzi, ad una quinta regione differenziata: vale a dire al Friuli-Venezia Giulia. Ma la stessa Costituzione introduce una riserva per cui tale regione avrebbe dovuto, “provvisoriamente”, subire il regime comune delle amministrazioni regionali ordinarie.

In realtà, anche la X disp. Trans. È rimasta inapplicata: con la conseguenza che il Friuli-Venezia Giulia è stato senz’altro costituito come regione a statuto speciale. Molto più lento ed accidentato si è rilevato, nel frattempo, il processo costitutivo delle autonomie regionali ordinarie. L’VIII disposizione transitoria costituzionale prevedeva che le elezioni dei consigli regionali di diritto comune fossero indette “entro un anno dall’entrata in vigore della costituzione”; ma il termine venne variamente prorogato, dapprima al 30 ottobre 1949 e quindi al 31 dicembre 1950. è appena nella seconda metà degli anni sessanta, che l’applicazione del titolo V si sblocca, con l’approvazione della legge 17 febbraio 1968 disciplinante l’elezione dei consigli delle regioni di diritto comune.

Ma l’iter formativo si prolunga sulla base di una delega legislativa contenuta nella “legge finanziaria” viene adottata una serie di decreti legislativi per il trasferimento delle funzioni amministrative nelle materie elencate nell’art. 117 Cost.; e successivamente si provvede a completare il trasferimento stesso. Senonché la sistemazione dei rapporti fra lo stato e regioni non può dirsi compiuta.

È precisamente per mezzo di leggi statali ordinarie e di atti equiparati che Parlamento e Governo hanno allargato nuovamente la sfera dell’autonomia regionale. La “legge Bassanini” ha delegato l’esecutivo a conferito alle regioni e agli enti autonomi locali “funzioni e compiti amministrativi” in tutte le materie che la legge stessa non riservava allo Stato.

 

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