Il procedimento per l’approvazione di una legge, esercitato collettivamente dalle due Camere (art. 70), è così fondamentale da essere disciplinato in tutti i suoi passaggi dalla stessa Costituzione (artt. 70 – 74):

  1. la proposta (iniziativa) legislativa, affidata a soggetti determinati che sono il Governo, il Parlamento o ogni altro organo o ente a cui viene concessa tale facoltà (art. 71).
  2. l’esame in commissione, che può avvenire secondo sue procedimenti:
  • il procedimento ordinario, con cui redige il progetto in forma finale, ovvero in articoli, sottoponendolo poi all’approvazione della Camera (commissione in sede referente) (art. 72 co. 1). Qualora il progetto in questione tratti una materia comune a più commissioni, esso può essere assegnato ad ognuna di esse in sede consultiva (commissione in sede consultiva).
  • il procedimento abbreviato, con cui esamina e approva il progetto direttamente (commissione in sede legislativa), a meno che il Governo, un decimo dei componenti della Camera o un quinto della Commissione non richiedano il procedimento ordinario (art. 72 co. 2 – 3). Tale procedimento non può avvenire se devono essere approvate leggi di particolare importanza (leggi costituzionali, leggi elettorali, leggi di bilancio o consuntivi e ratifiche di trattati internazionali) (art. 72 co. 4).
  1. l’approvazione in Assemblea (I Camera), dove avviene una discussione, prima in generale e poi sui vari articoli, seguita da un’approvazione, prima dai vari articoli e poi in generale.
  2. l’approvazione in Assemblea (II Camera) (v. punto precedente).

Fintanto che le due Camere non hanno approvato lo stesso identico progetto non si passa al punto successivo, secondo il procedimento proposta/accettazione.

  1. la promulgazione, fatta dal Capo dello Stato entro un mese dall’approvazione o, in caso di urgenza, nel termine previsto dalla stessa legge (art. 73 co. 1 – 2). Questo, con una motivazione valida, può anche chiedere una nuova deliberazione che, una volta avvenuta, lo costringe a promulgare la legge (art. 74).
  2. la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale e l’inserzione nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti.
  3. l’entrata in vigore della legge dopo il periodo detto vacatio legis che di norma è di quindici giorni, ma che può essere modificato dalla stessa legge in approvazione (art. 73 co. 3).

Nonostante quello che si pensi, tale procedimento legislativo non sempre dà come risultato una norma , in quanto, in alcuni casi, serve per approvare atti legislativi che, appunto, non hanno contenuto normativo, ma politico, ovvero le leggi di indirizzo politico (art. 72 co. 4), tra le quali troviamo:

  • la legge di bilancio (art. 81), che fa il punto sulla situazione economica, deve essere annualmente proposta entro il 30/9 e approvata entro il 31/12, altrimenti viene stilato un bilancio provvisorio che non deve però eccedere i quattro mesi. Il bilancio deve avere come base ciò che è previsto dalle leggi già in vigore, che non possono essere approvate nei quarantacinque giorni precedenti (sessione di bilancio) al 31/12, mentre le sue eventuali variazioni devono essere fatte da leggi successive.

La legge del 1978 relativa all’approvazione della legge di bilancio ha introdotto la legge finanziaria, anch’essa meramente formale. Tale legge, a differenza di quella di bilancio che fa riferimento alla legislazione vigente, approva tutte le operazione relative alle nuove entrate e uscite e dunque la si considera approvata prima di quella di bilancio che, come detto, fotografa la situazione economica in cui anch’essa è compresa.

  • la legge di ratifica dei trattati internazionali (art. 80). Tale legge non ha un contenuto normativo, ma presenta semplicemente una clausola di rinvio, che rimanda al Trattato che si intende ratificare.
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