La mancanza o l’insufficienza di un richiamo testuale esclude perciò che nella nostra costituzione possono individuarsi altri limti della revisione in aggiunta a l’unico espressamente formulato dall’articolo139, in relazione all’articolo 1. Tale divieto ha origine più politica che giuridica, nel senso che con esso si vuole riaffermare innanzitutto il definitivo ripudio di quel particolare tipo di monarchia che era quella dei Savoia, ma in una dimensione più ampia si atteggia altresì come rifiutano soltanto di una particolare monarchia, bensì in generale di una forma di governo monarchica.

Al di là di tali limiti piuttosto ovvi, occorre però accertare che non ve ne siano anche degli altri, desunti da un’analisi dei contenuti tipici della Repubblica rispetto ad altre forme di governo e in particolare la monarchia. Si è però esattamente osservato che non basta parlare di Repubblica o di monarchia per caratterizzare la forma di governo o una struttura dello Stato, poiché, di per sé, tanto la Repubblicaquanto la monarchia possono assumere più vari contenuti, a seconda del particolare regime sul quale si basano.

Né più convincente sembra essere un altro tentativo, secondo il quale contenuti nella forma repubblicana vigente in Italia devono essere individuati con il riferimento al passato ordinamento costituzionale provvisorio tenendo conto delle sue caratteristiche istituzionali, così delineate dal decreto-legge del 1944 e del 1946. Inbase al quale nessun istituto dell’ordinamento costituzionale provvisorio ma soltanto la scelta Repubblica o monarchia effettuata con referendum popolare, si poneva come vincolante nei confronti dell’assemblea costituente. Se dunque è pressoché impossibile ricavare un concetto unitario di monarchia o repubblica, appare in qualche modo giustificata l’accettazione di un criterio distintivo, basato sull’ attività temporanea del presidente della Repubblica a fronte del carattere ereditario e vitalizio del ruolo di capo di Stato monarchico.

Appare confermato nel nostro ordinamento dal fatto che l’alternativa tra Repubblica o monarchia fu proposta al popolo indipendentemente da qualsiasi precisazione sulle implicazioni legali dei termini, sicché è da presumere chela Repubblicaabbia in Italia il significato che le attribuisce correttamente dal popolo. In conclusione perciò il divieto di revisione della forma repubblicana stabilito dall’articolo 139 esclude che possano modificarsi direttamente le disposizioni della costituzione contenenti riferimenti alla Repubblica e la denominazione di costituzione repubblicana; che possa abolirsi la carica di presidente della Repubblica per tornare quella di capo di Stato monarchico; che pur mantenendosi formalmente le cariche di presidente della Repubblica, possono alterarsi nella sostanza i requisiti che lo caratterizzano, perciò posso stabilirsi che la carica di presidente della Repubblica è a vita o che ad essa si accede non in quanto eletti, bensì per diritto ereditario.

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