Analogamente, il principio della decadenza di fine legislatura dei progetti di legge non definitivamente approvati dalle due camere non vale in tre casi:

  • Il primo è quello relativo ai progetti di legge di iniziativa popolare presentati nelle camere della precedente legislatura per i quali, ai sensi dei regolamenti della Camera e del Senato, non è necessaria la ripresentazione all’inizio della nuova legislatura.
  • Il secondo è quello relativo ai progetti di legge approvati dalle due camere, ma ad esse rinviati dal presidente della Repubblica per una nuova deliberazione a norma dell’articolo 74 della costituzione. Questo secondo caso fa riferimento al parere espresso dalla giunta per il regolamento della Camera e del Senato. Ciò comporta che il provvedimento legislativo inviato dal capo dello stato, qualora nella precedente legislatura abbia iniziato il proprio iter in Senato, non dovrà essere ripresentato: bensì soltanto nuovamente assegnato alle commissioni competenti per materia, fermo restando la procedura dell’articolo 136 comma 2 del regolamento del Senato.
  • Il terzo caso è quello relativo ai disegni di legge di conversione dei decreti legge. Il punto è affrontato e risolto dalla stessa legge del 31 gennaio del 1926, n. 100 che all’articolo 3 dispone espressamente: “in caso di chiusura della sessione, all’apertura della nuova sessione, il disegno di legge per la conversione si ritiene ripresentato dinanzi alla Camera, presso cui era pendente per l’esame.” Attualmente, l’annuncio del mantenimento del all’ordine del giorno dei suddetti disegni di legge della nuova legislatura viene fatto dal presidente della Camera o del Senato: a norma dell’articolo 77.

Non si riesce a comprendere tuttavia da quale norma contenuta nell’articolo 77, si possa ricavare il principio della permanenza nella nuova legislatura di disegni di legge in questione. Il mantenimento all’ordine del giorno di disegni di legge di conversione dei decreti legge, può solo in parte dipendere, dall’esigenza di non dover rinnovare tutto il lavoro parlamentare, al riguardo eventualmente compiuto dalle vecchie camere, sottraendo così tempo prezioso dalle nuove camere ai fini della loro conversione. Infatti potrebbe il giorno stesso della convocazione delle camere neo-elette, il governo vorrebbe ripresentare il disegno di legge e contestualmente richiederne l’applicazione del procedimento abbreviato previsti dall’articolo 107 del regolamento alla Camera e 81 del Senato, qualora ricorrano i presupposti fissati da tali disposizioni, e ciò che il disegno di legge sia già stato approvato dalla Camera, oppure che l’esame in sede referente da parte della commissione sia anch’esso già concluso con l’approvazione della relazione.

Il motivo del mantenimento all’ordine del giorno dei progetti di legge di inziativa parlamentare è semplicemente un’altra difficoltà di raccogliere nuovi 500.000 firme richieste dalla costituzione.

I motivi che stanno alla base del mantenimento dell’ordine del giorno delle leggi rinviate al capo dello Stato alle camere per una nuova deliberazione sono più consistenti delle precedenti. Innanzitutto in questo caso non si tratta di progetti di legge ancora all’esame delle camere ma di legge vera e propria, in quanto risultante dall’approvazione dell’ identico testo da parte della Camera e del Senato, anche se ancora inefficace per la mancanza della promulgazione e della pubblicazione.

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