La struttura del Parlamento s’informa al principio bicamerale. Il Parlamento ha struttura bicamerale, essendo costituito da due Camere: La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica (art. 55 Cost.). Organi distinti, dotati delle medesime attribuzioni e di regola funzionanti in via contemporanea e separata.

 Si devono distinguere i regimi a bicameralismo perfetto o paritario (ex artt.55-82), proprio di quegli stati nei quali le camere sono assolutamente parificate per funzioni e per prerogative, dai sistemi a bicameralismo imperfetto, nei quali la volontà dell’uno dei due rami del parlamento finisce col prevalere in caso di dissenso.

Di conseguenza, ciascuna Camera può deliberare la concessione o il ritiro della fiducia al Governo (art.94), mentre la formazione di una legge richiede che ciascuna delle due Camere adotti una deliberazione avente ad oggetto il medesimo testo legislativo (“la funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere”, afferma l’art.70).

S’intende perciò quali siano i motivi che hanno indotto una gran parte delle costituzioni del mondo occidentale ad optare per la prima anziché per la seconda soluzione.

Entrambi i rami del parlamento sono stati concepiti come assemblee politiche rappresentative del corpo elettorale; ma i costituenti ne hanno diversificato la composizione, la durata e il sistema di elezione.

Circa la composizione basti ricordare che l’età minima per essere eleggibili a deputati o senatori consiste rispettivamente nell’aver compiuto il 25° anno di età (art.56.3) ed il 40° anno di età (art.58.2); d’altro lato, che il numero dei deputati è pari al doppio di quello dei senatori elettivi (630 contro 315), anche se a questi ultimi si aggiungono alcuni senatori a vita.

Circa la durata del Senato, oltre alle norme costituzionali, si tenga presente che fino alla legge cost. 9 febbraio 1963 n.2 il senato durava in carica 6 anni contro i 5 della camera dei deputati. Con tale modifica dell’art. 60 Cost. la durata è per entrambi di 5 anni. Di fatto in precedenza si era sempre proceduto allo scioglimento anticipato del senato.

Il periodo in cui le due Camere durano si chiama legislatura.

L’art. 60.2 Cost. , in merito alla prorogatio, dispone che “la durata di ciascuna camera non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra”.Inoltre,al fine di garantire la continuità funzionale del Parlamento, sempre facendo riferimento all’istituto della prorogatio, la Costituzione stabilisce che i poteri delle Camere scadute sono prorogati “finché non siano riunite le nuove Camere” (art.61.2). La prorogatio cessa con la “prima riunione delle nuove Camere”(art.61.1).

Circa le modalità delle elezioni, la costituzione si limita a diversificare la composizione dei due corpi elettorali, disponendo che gli elettori del Senato devono aver superato il 25° anno di età e che il Senato deve essere eletto a base regionale(ex art.57.1).

Il limite del bicameralismo paritario in Italia è l’appesantimento del processo decisionale parlamentare.

 

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