La Costituzione

La Costituzione rappresenta la principale fonte del diritto formale.
Essa è un atto prodotto dal potere costituente, ossia dal potere politico assoluto, sovrano e concentrato, il quale, per esigenze non logiche, ma di politica costituzionale, viene definito come straordinario e irripetibile, consumandosi in un solo atto di esercizio.

All’interno del testo costituzionale si può distinguere un «contenuto costituzionale essenziale», in cui consiste il prodotto tipico e, in quanto tale, irripetibile del potere costituente (ciò che, operando una distinzione in relazione alla qualitĂ  normativa, la giurisprudenza della Corte costituzionale chiama «principi supremi della Costituzione»), e una «costituzione strumentale», la quale è modificabile dal potere costituito di revisione.

Si può operare, poi, una ulteriore distinzione tra le norme costituzionali, potendo queste essere:

  • ad efficacia diretta (ossia      immediatamente vincolanti per tutti i soggetti dell’ordinamento);
  • ad efficacia indiretta, che possono      ulteriormente suddividersi in:
    • norme ad       efficacia differita;
    • norme di       principio;
    • norme       programmatiche.

Le norme di principio e le norme programmatiche, in particolare, costituiscono una base definita dalla Costituzione e perciò sottratta al dibattito politico, rappresentando un vincolo, oltre che di fine, anche negativo per il legislatore, ed incarnando nella loro struttura le modalità di esplicazione del costituzionalismo in una società pluralistica.

Leggi di revisione costituzionale e leggi costituzionali

Sono fonti previste dall’art. 138 della Costituzione, il quale prefigura un procedimento “aggravato” rispetto a quello legislativo ordinario: è infatti necessaria, da parte delle due assemblee legislative, una doppia deliberazione, l’una dall’altra a distanza non inferiore di tre mesi, richiedendosi per la seconda deliberazione la maggioranza assoluta dei membri del collegio (e non la maggioranza dei votanti), con la possibilitĂ , ove non si raggiunga la superiore maggioranza dei due terzi, che il perfezionamento dell’atto sia subordinato all’esito di un referendum confermativo.

Questo particolare procedimento configura un potere costituito, continuativo ed inesauribile, anche se eccezionale. Con il medesimo procedimento, vengono adottati gli Statuti delle Regioni ad autonomia speciale, i quali però consistono non in leggi di revisione, bensì in leggi di attuazione della Costituzione.

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