Negli stati federali o comunque a forte decentramento politico si pone il problema dei raccordi (ossia degli strumenti di collegamento e di coordinamento) tra i diversi livelli territoriali di governo.

La riforma costituzionale delle 2001 non ha previsto quel meccanismo di raccordo presenti numerosi stati federali che è la camera delle regioni. Attualmente, pertanto, i raccordi principali sono: la Commissione bicamerale integrata e il sistema delle conferenze.

 

La commissione bicamerale integrata

Il principale strumento di raccordo previsto dalla Costituzione è la commissione parlamentare per le questioni regionali. Introdotta dalla Costituzione del 1948 che l’ha configurata come commissione bicamerale composta di deputati e senatori, ha compiti consuntivi limitati all’ipotesi di scioglimento anticipato dei consigli regionali.

Una nuova disciplina è stata introdotta con la riforma costituzionale del 1999. Per cui, con decreto motivato del Presidente della Repubblica sono disposti lo scioglimento del consiglio regionale e la rimozione del Presidente della Giunta che abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge. Il decreto di scioglimento e di rimozione può essere adottato solamente dopo aver sentito la predetta commissione bicamerale.

Ma la valorizzazione della Commissione è dipeso soprattutto dalla riforma costituzionale del 2001. Quest’ultima ha introdotto due previsioni: i regolamenti parlamentari possono prevedere la partecipazione di rappresentanti delle Regioni, delle Provincia autonoma ed enti locali alla suddetta commissione bicamerale; quando un progetto di legge riguarda l’autonomia finanziaria di entrate e di spesa, è necessaria un’approvazione a maggioranza assoluta da parte dell’assemblea.

 

La Conferenza Stato-Regione e le altre conferenze

Il “sistema delle conferenze” è stato creato prima della riforma costituzionale del 2001 e continua ad operare.

I rapporti tra lo Stato e le Regioni deve informarsi al principio di leale collaborazione nel perseguimento dei rispettivi interessi. Tra i congegni più rilevanti per assicurare l’attuazione del principio di leale collaborazione ed il raccordo tra Stato e Regioni vi è la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, che è stata affiancata dalla Conferenza Stato, Città e enti locali, le quali sono riunite insieme nella Conferenza unificata. Queste conferenze, presiedute dal Presidente del Consiglio, o da un ministro da lui delegato, sono formati da alcuni ministri e dai Presidenti delle Regioni (la Conferenza Stato-Regioni) ovvero dei rappresentanti degli enti locali (la Conferenza delle autonomie locali). Questi organismi sono sedi di confronto tra il Governo e le Regioni o ancora tra Governo, Regioni ed enti locali. Esse, pertanto, consentono la partecipazione di Regioni ed enti locali all’elaborazione dei contenuti di alcuni atti del governo che incidono sull’interesse le competenze delle Regioni.

 

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