L’estensione dell’area assoggettata alla privatizzazione, sia sotto il profilo oggettivo che sotto quello soggettivo, corrisponde a quella in precedenza ricoperta dalla legge quadro n. 93 del 1983.

Sotto il profilo oggettivo, rientrano nell’area di applicazione del decreto legislativo “tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende e le amministrazioni dello stato ad ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunità montane e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli istituti autonomi case popolari, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni e le aziende e gli enti del Servizio Sanitario Nazionale”.

Sotto il profilo soggettivo, vengono escluse dall’area della privatizzazione alcune categorie particolari, che mantengono una disciplina speciale: i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, gli avvocati e procuratori dello Stato, il personale militare e delle forze di polizia, il personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia.

Bisogna sottolineare come il D. Lgs. n. 29 continui la linea accentratrice già fatta propria dalla legge quadro; la spinta alla centralizzazione del sistema contrattuale rappresenta il prodotto di un compromesso tra forze che sul piano storico si trovano attualmente a condividere interessi comuni, tra cui l’interesse al processo rivendicativo: il Governo e le Confederazioni.

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