I controlli sulle leggi secondo lo statuto siciliano

Lo statuto siciliano prevedeva un sistema di ripartizione di competenze tra stato e regione Sicilia che assicurava la perfetta parità fra i 2 enti ( aspirando lo statuto siciliano al modello federale, essendo quindi la Sicilia dotata di una specialissima autonomia).

Ai poli del sistema si collocavano il commissario dello stato ( con poteri di impugnazione di leggi e regionali – entro 5 gg dal loro ricevimento – e statali – entro 30 gg dalla pubblicazione) a l’Alta Corte ( giudice delle controversie tra i 2 enti la cui imparzialità era assicurata dalla composizione stessa dei suoi membri eletti dalle assemblee di stato e regione ).

La figura del commissario però è stata dichiarata decaduta dalla corte a seguito dell’assorbimento delle competenze dell’alta corte dalla stessa corte costituzionale, sebbene continuino ad essere applicate le regole di procedura previste dallo statuto. Tra queste regole vi è quella secondo cui l’Alta corte ( oggi Corte costituzionale ) è tenuta a pronunziarsi sul ricorso entro 30gg. Termine impossibile da rispettare nella realtà tanto che si è affermata la prassi secondo cui, una volta decorso tale termine, il giudizio della corte può aversi ugualmente solo che se il presidente della regione abbia nel frattempo promulgato, il controllo i trasformerà da preventivo , quale doveva essere , in successivo.

Nella prassi sempre, si è assistito al cd. Fenomeno della promulgazione parziale della legge nelle disposizioni non oggetto del ricorso. Fenomeno questo a cui la giurisprudenza si è opposta stabilendo che le disposizioni contenute in una stessa legge non possano entrare in vigore in tempi diversi. La regione così ha escogitato un espediente : accompagnare la promulgazione parziale con l’abrogazione delle disposizioni impugnate riprodotte nel nuovo testo di legge, in modo da indurre il commissario ad attaccare anche la nuova legge che riproduce le disposizioni per intero, quindi la corte a pronunziarvisi sopra.

Ciò che si discute oggi è l’eventuale adeguamento dello statuto in seguito alla revisione costituzionale, quindi un eventuale passaggio dal controllo preventivo qual è ora in un controllo successivo. A tal proposito la Corte costituzionale si è dichiarata per il mantenimento del modello statutario , non perché + o – favorevole al sistema “nuovo” ma perché “diverso” e non comparabile con quello ora fissato dall’art 127; allo stesso tempo però non ha nascosto la sua preferenza verso il sistema di controllo successivo, alla cui adozione potrebbe orientarsi la regione stessa nella progettazione di un nuovo statuto.

I controlli sulle leggi nel Trentino Alto Adige

E’ da segnalare in questa regione una fitta rete di controlli incrociati [dovuta alla presenza di 2 province autonome ( Trento e Bolzano ) al riconoscimento di gruppi linguistici presenti nel consiglio regionale e provinciale…. etc] che fa sì che il governo possa ricorrere contro legge regionale e provinciale; il consiglio provinciale contro legge regionale; i consiglio regionale contro legge provinciale.. etc etc.

In seguito alla riforma , le norme di attuazione dello statuto hanno previsto un sistema di controllo successivo anche per le leggi regionali ( e provinciali) che non siano adeguate entro 6 mesi ai nuovi principi sull’autonomia regionale. Scaduto tale termine, nei 3 mesi successivi, il governo può impugnare la legge regionale ( o provinciale ) per non essersi adeguata al nuovo quadro di riferimento.

Questo iter si spiega col fatto che , secondo la logica della separazione delle fonti statali e regionali, non essendo le leggi-quadro statali idonee ad abrogare le leggi della regione stessa, si dà possibilità allo Stato di impugnare queste ultime successivamente al mutamento del parametro a cui sono tenute a conformarsi.

Il nuovo sistema di via d’azione quindi dovrebbe applicarsi alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano, sino all’adeguamento degli statuti (quindi si applicano le nuove norme della legge cost.)

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