Gli organi di rilievo costituzionale sono:

  1. Consiglio superiore della magistratura.
  2. Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro.
  3. Consiglio di Stato.
  4. Corte dei Conti.
  5. Consiglio supremo di difesa.

La Corte dei conti esercita il controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo, e anche il controllo successivo sulla gestione del bilancio dello Stato (art. 100).

La prima funzione della Corte, ovvero quella relativa al controllo preventivo, implica che debbano essergli sottoposti tutti gli atti del governo, che a loro volta possono:

  • essere registrati , ovvero dichiarati conformi alle leggi.
  • essere rinviati al governo per il riesame, nel caso siano in contrasto con una norma di grado superiore o con la legge di bilancio.

Se il Governo intende emanarlo ugualmente, restituisce l’atto alla Corte, chiedendone la registrazione con riserva , ovvero una registrazione sotto la sua responsabilità politica. Tali registrazioni con riserva vengono trasmesse ogni quindici giorni al Parlamento perché questo, in sede di controllo sull’operato politico del Governo, sia in grado di far valere la responsabilità che esso si è assunto.

La seconda funzione, ovvero il controllo successivo sulla gestione del bilancio, consiste in un controllo generale di parificazione del rendiconto consuntivo dello Stato e delle gestioni annesse. In questo caso il controllo, non solo di legittimità ma anche di merito, portala Corte dei conti a dover esaminare la rispondenza o meno della previsione fatta dalla legge di bilancio al risultato, comunicando poi al Parlamento l’esito della verifica.

Sempre in base all’art. 100,la Corte partecipa al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria, controllo questo che può avere luogo in diversi modi:

  • imponendo agli enti di far conoscere tutta la loro gestione finanziaria e di seguire le direttive che vengono emanate.
  • facendo partecipare singoli consiglieri della Corte ai consigli di amministrazione o ai collegi sindacali.

Il sindacato della Corte dei conti non deve esaurirsi in un esame meramente esteriore e formale, ma deve investire la gestione degli enti mediante un controllo di legittimità e di merito.

La Corte dei conti riferisce, almeno annualmente, al Parlamento ed ai consigli regionali, attraverso delle relazioni che, accompagnate dalle osservazioni della Corte, sono inviate anche alle amministrazioni interessate. Tali amministrazioni, a loro volta, sono tenute a comunicare alla Corte le misure conseguentemente adottate.

L’art. 100, relativamente non solo alla Corte dei conti, ma anche al Consiglio di Stato, prevede che la legge assicura l’indipendenza di tali organi e dei loro rispettivi comportamenti di fronte al Governo.

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