Istituita come mero organo ausiliario con il trattato del 22 luglio 1975, che modificava talune disposizioni finanziarie dei Trattati europei, la Corte dei conti è stata promossa al rango di istituzione dal Trattato di Maastricht (art. 7, già 4). Essa ha sede a Lussemburgo ed è composta da 15 membri designati dai rispettivi governi tra personalità che hanno maturato un’esperienza nelle istituzioni nazionali di controllo ovvero che posseggono qualificazioni specifiche per tali funzioni. I membri della Corte dei conti restano in carica sei anni e il loro mandato è rinnovabile.

La Corte dei conti, oltre ad assistere Parlamento e Consiglio nell’esercizio della funzione di controllo sull’esecuzione del bilancio, ha il compito di assicurare il controllo sulla gestione finanziaria della Comunità. A tal fine essa esamina tutte le entrate e le spese della Comunità e degli organismi da questa creati, tranne espressa esclusione. Il controllo si svolge sia sui documenti sia mediante accesso alle istituzioni comunitarie o negli Stati membri, in tal caso con la collaborazione degli organi di controllo o delle amministrazioni nazionali competenti. L’affidabilità dei conti e le legittimità e regolarità delle relative operazioni è poi attestata in una dichiarazione presentata al Consiglio ed al Parlamento.

L’istituzione prima, e la promozione di rango poi, della Corte riflette la volontà dei governi di procedere ad una trasformazione qualitativa del controllo finanziario «esterno», in considerazione soprattutto delle crescenti dimensioni del bilancio comunitario: dei suoi poteri di indagine – che si estendono anche alle operazioni che gli Stati membri effettuano per conto della Comunità (spese agricole, riscossione di dazi doganali) – si avvale spesso il Parlamento.

L’indipendenza di cui la Corte dei Conti ha dato prova e la grande correttezza del suo operato le hanno valso la considerazione di tutta la Comunità e dei governi (di essa si dice che è la coscienza finanziaria della Comunità).

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