All’unità dell’azione dello Stato è preordinata l’attività di altri organi caratterizzati dall’indipendenza di cui godono, dalla circostanza che essi non svolgono funzioni di amministrazione attiva ma funzioni strumentali (consultive, di controllo, di proposta), rispetto all’attività degli organi costituzionali. Essi sono costituiti dal Consiglio di Stato, dalla Corte dei conti, e dal Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro (CNEL).

Sono inseriti dalla cost. nell’ambito degli organi ausiliari del governo, due di essi, il Consiglio di Stato e la Corte dei conti, fanno capo alla Presidenza del consiglio dei ministri.

Il Consiglio di stato è l’organo di consulenza giuridico-amministrativa e di tutela della giustizia nell’amministrazione (art. 100 cost.). Esso è un autonomo potere dello Stato che può rendere pareri anche alle regioni. Le sezioni consultive sono tre , cui si aggiunge quella istituita dalla legge Bassanini bis ( l. 127/97) per l’esame degli schemi di atti normativi in ordine ai quali il parere è prescritto per legge o è comunque richiesto dall’amministrazione: l’adunanza generale, composta da tutti i magistrati, ha pure funzioni consultive.

La Corte dei Conti, oltre ad esaminare le funzioni di controllo, dispone altresì di funzioni giurisdizionali e di funzioni consultive, in particolare con riferimento ai disegni di legge governativi che modificano la legge sulla contabilità dello stato ed alle proposte di legge riguardanti l’ordinamento e le funzioni della Corte. Inoltre la Corte ha anche una funzione referente prevista dall’art. 100 Costituzione che afferma che essa riferisce direttamente alle Camere del risultato del risconto eseguito. Occorre ricordare anche che la Corte è dotata di indipendenza.

Il Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro ( Cnel) previsto dall’art. 99 cost. come organo ausiliario del governo, a differenza degli altri due organi, non è inserito nell’apparato amministrativo. Esso è composto da un presidente e 64 membri e svolge compiti di consulenza tecnica (rendendo pareri facoltativi) e di sollecitazione nelle materie dell’economia e del lavoro dell’attività del parlamento , del governo e delle regioni.

 

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