Controllo sugli enti a cui lo Stato contribuisce

La Costituzione stabilisce (art. 100 co. 2) che la Corte dei conti partecipa, nei casi e nelle forme previsti dalla legge, al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria . In attuazione di questa previsione, la l. n. 259 del 1958 prevede due principali ipotesi di intervento della Corte dei conti:

  • il controllo degli enti pubblici a cui lo Stato contribuisca con apporto al patrimonio (es. denaro, beni e servizi) o mediante concessione di garanzia finanziaria (es. gli enti pubblici economici come l’IRI e l’ENI);
  • il controllo degli enti che ricevono contribuzioni statali, periodicamente o comunque da oltre un biennio, per la propria gestione.

Corte dei Conti

Della Corte dei conti, un apparato esterno alle amministrazioni pubbliche, si occupa direttamente la Costituzione, la quale le attribuisce funzioni di controllo e di gestione, richiedendo che la legge assicuri l’indipendenza [sua e] dei suoi componenti di fronte al Governo (art. 100 co. 3).

Nella disciplina vigente, tuttavia, tale proclamata indipendenza non può considerarsi piena (es. alla nomina del Presidente si procede con deliberazione del Consiglio dei Ministri, la nomina dei componenti della Corte è riservata per ½ al Consiglio dei Ministri).

Costituisce un elemento problematico l’adeguatezza della formazione professionale dei magistrati della Corte rispetto alle diverse funzioni da svolgere: l’esercizio di funzioni giurisdizionali e di controllo di legittimità, infatti, presuppone una formazione prevalentemente giuridica, la quale, tuttavia, non è la più indicata per lo svolgimento del controllo di funzionalità sulle gestioni amministrative.

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