Gli organi di rilievo costituzionale sono:

  1. Consiglio superiore della magistratura.
  2. Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro.
  3. Consiglio di Stato.
  4. Corte dei Conti.
  5. Consiglio supremo di difesa.

L’unico riferimento della Costituzione a questo organo è presente nell’art. 87, nel quale se ne attribuisce la presidenza al Presidente della Repubblica. Principalmente a tale organo spettano due compiti essenziali, entrambi attribuitigli nel 1950, con la legge che gli dette attuazione:

  • esaminare i problemi generali politici e tecnici attinenti alla difesa nazionale.
  • determinare i criteri e fissare le direttive per l’organizzazione ed il coordinamento della attività che la riguardano.

Su questo punto però si sono scatenate forti discussioni, dato che il compito di emanare direttive dovrebbe spettare al Governo. A compimento di tali discussione nel 1950 tale norma è stata dichiarata costituzionalmente illegittima.

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