Sono titoli di credito astratti quelli che possono essere emessi in base ad un qualsiasi rapporto fondamentale e che inoltre non contengono alcuna menzione del rapporto che in concreto ha dato luogo alla loro emissione. Esempio classico di titolo astratto è la cambiale: chi emette la cambiale lo può fare per vari motivi (perché ha acquistato merce a credito, perché ha contratto un mutuo etc.), ma la cambiale non contiene e non può contenere per legge alcun riferimento al rapporto causale. Lo stesso vale per l’assegno bancario e l’assegno circolare.

Sono invece titoli causali quelli che possono essere emessi solo in base ad un determinato tipo di rapporto fondamentale, predeterminato per legge. Sono titoli di credito causali: le azioni e le obbligazioni di società; le quote di partecipazione a fondi comuni di investimento; i titoli rappresentativi di merce.

Nei titoli astratti il contenuto del diritto cartolare è determinato esclusivamente dalla lettera del titolo: in essi manca infatti ogni riferimento al rapporto fondamentale che ha dato luogo all’emissione ed anche se apparisse è per legge irrilevante. I titoli astratti sono perciò definiti anche titoli a letteralità piena o completa.

Nei titoli causali il contenuto del diritto cartolare è invece determinato non solo dalla lettera del titolo, ma anche dalla disciplina legale del rapporto obbligatorio tipico richiamato nel documento. E ciò anche se tale disciplina non è riprodotta nel titolo, dovendosi ritenere da questo implicitamente richiamata. Questi titoli si definiscono perciò a letteralità incompleta o per relationem. Ad esempio le obbligazioni emesse da una s.p.a. sono assoggettate alla relativa disciplina legale, pur se questa non è riprodotta nel titolo.

Per quanto riguarda invece i titoli rappresentativi di merce (fede di deposito, polizza di carico, duplicato della lettera di vettura), essi attribuiscono al possessore:

1) il diritto alla consegna delle merci che sono in essi specificate;

2) il possesso delle medesime;

3) il potere di disporne mediante trasferimento del titolo.

Rappresentano quindi strumenti per la circolazione documentale di merci viaggianti o depositate nei magazzini generali e si caratterizzano per il fatto che l’obbligazione cartolare del vettore o del depositario ha per oggetto la riconsegna di cose determinate ed analiticamente descritte nel documento (100 quintali di grano di una determinata qualità).

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